Cassazione Penale, Ordinanza n. 29096/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 20 marzo 2025, deducendo violazione di legge. In particolare, ha censurato il mancato riconoscimento/applicazione di una pena sostitutiva, pur in assenza di un formale accordo sul punto. La Corte ha rilevato che tali doglianze non rientrano nei motivi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita l'impugnazione nei confronti della sentenza di patteggiamento a specifiche ipotesi tassative di violazione di legge (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure sollevate contro la sentenza di patteggiamento fossero estranee ai casi tassativi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre precisato che il giudice del patteggiamento può applicare una pena sostitutiva solo se la sostituzione è stata oggetto dell'accordo tra le parti. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, consentendo il controllo di legittimità solo per specifiche violazioni di legge
richiamato come disciplina generale derogata, cui l'art. 448, comma 2-bis, si sostituisce per il ricorso contro il patteggiamento
richiamato per indicare le pene sostitutive applicabili nel patteggiamento solo se oggetto dell'accordo
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
richiamato insieme all'art. 20-bis c.p. quale base normativa delle pene sostitutive applicabili solo previo accordo
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata
fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento non è consentito dedurre censure estranee ai casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza ulteriore è inammissibile.
- Il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento è circoscritto alle violazioni che incidono sulla volontà negoziale dell'imputato, sulla corrispondenza tra richiesta e decisione, sulla corretta qualificazione giuridica del fatto e sulla legalità della pena o della misura di sicurezza.
- Le pene sostitutive possono essere applicate dal giudice del patteggiamento solo se la loro sostituzione è stata espressamente pattuita nell'accordo tra le parti; in difetto di tale pattuizione, la relativa censura non può essere utilmente proposta in cassazione oltre i limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la definizione del procedimento in camera di consiglio non partecipata e la condanna del ricorrente alle spese processuali, oltre al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando ne ricorrano i presupposti di legge.
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