Cassazione Penale, Sentenza n. 10808/2026 del 20/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza di rigetto del riesame contro il decreto di sequestro preventivo di euro 1.320,00 adottato nel procedimento per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Venivano dedotti due motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla sussistenza del fumus del reato; il ricorrente contestava che gli elementi a carico (10,19 g di hashish suddivisi in 11 dosi, assenza di strumenti di pesatura e di movimenti tipici dello spaccio, somma di denaro rinvenuta) fossero insufficienti e potessero essere riconducibili all'uso personale o ad altra giustificazione plausibile; (2) nullità per omessa motivazione del decreto di sequestro in ordine al periculum in mora e illegittima integrazione della motivazione da parte del Tribunale del riesame, che avrebbe evocato elementi non presenti nel provvedimento originario (natura fungibile del denaro, stato di disoccupazione) per supplire al vizio genetico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della censura relativa a presunta illogicità manifesta della motivazione, richiamando il limite dell'impugnazione in materia di misure reali (ammessa in Cassazione soltanto per violazione di legge ex art. 325 c.p.p.) e rilevando che il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione congrua e priva di fratture logiche: suddivisione in 11 dosi, denaro in banconote di piccolo taglio, stato di disoccupazione, comportamento (circolazione notturna ad alta velocità) e provenienza/trasporto della sostanza da Palermo a Trapani, elementi indicativi di cessione e trasporto. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla presunta nullità per carenza di valutazione del periculum in mora: il GIP aveva motivato, anche se in modo stringato, la concreta e attuale possibilità di dispersione del denaro (assenza di giustificazioni plausibili, inesistente reddito lecita provenienza), e il Tribunale del riesame legittimamente ha esercitato i poteri di integrazione consentiti dall'art. 309 c.p.p. e dalla giurisprudenza consolidata, effettuando una valutazione autonoma e adeguata del pericolo di dispersione. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma penale che definisce la fattispecie di reato per cui l'indagato è sottoposto a indagine; utilizzata per qualificare il fumus del reato (detenzione/cessione di stupefacenti)
Limita l'accesso alla Cassazione, nelle materie relative alle misure cautelari reali, alle sole questioni di violazione di legge; da ciò deriva l'inammissibilità di censure fondate esclusivamente su presunte illogicità manifeste della motivazione
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Prevede il vizio per "motivo relativo alla motivazione (illogicità manifesta)" tra i motivi di impugnazione; la sentenza chiarisce che, in materia di misure reali, tale censura è in larga parte esclusa in Cassazione salvo i casi di motivazione inesistente o meramente apparente
Impone l'obbligo di provvedere con decreto motivato; la Corte distingue tra motivazione assente/meramente apparente (che legittima censura) e motivazione che, pur sintetica, è sufficiente
art. 309, comma 9 cod. proc. pen. e legge 8 aprile 2015, n. 47
Riguarda i poteri del Tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali: il Tribunale può annullare il provvedimento se la motivazione manca o è incompleta e, nei limiti consentiti, integrare o rettificare la motivazione purché il provvedimento originario contenga elementi dimostrativi di una valutazione autonoma
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Stabilisce il rinvio, nel procedimento di riesame contro provvedimenti di sequestro, ad alcune disposizioni proprie del processo cautelare reale, consentendo l'applicazione delle regole sul riesame e sui poteri integrativi del Tribunale
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Norma procedurale citata come riferimento formale per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso (forma dell'articolazione dei motivi)
Massime di principio
- In materia di misure cautelari reali (sequestro), il ricorso per Cassazione è ammissibile prevalentemente per questioni di diritto: non è la sede ordinaria per rivedere valutazioni maggiormente attinenti alla logica o alla congruità della motivazione, salvo casi di motivazione mancante o meramente apparente
- La presenza di più indici fattuali concatenati (quantitativo e confezionamento della droga, denaro in banconote di piccolo taglio, situazione personale dell'indagato, circostanze di rinvenimento e trasporto, contesto territoriale) può giustificare la sussistenza del fumus del reato anche se la quantità è limitata; bisogna valutare il complesso indiziario, non ogni elemento isolatamente
- Il decreto di sequestro deve contenere una qualche valutazione del periculum in mora; tuttavia il Tribunale del riesame ha poteri di integrazione quando il provvedimento originario contiene già elementi valutativi, e può effettuare un autonomo esame del pericolo di dispersione purché non inventi fatti nuovi
- Le deduzioni difensive che interpretano il confezionamento come necessariamente uso personale devono essere valutate nel contesto probatorio complessivo: confezionamento in più dosi non è di per sé decisivo a favore dell'uso personale se sussistono altri indici contrari
- Quando si impugna un provvedimento cautelare reale, è utile mirare le doglianze su profili di diritto e sull'effettiva mancanza di motivazione o sulla sua meramente apparente formulazione, piuttosto che su contestazioni di merito della valutazione degli indizi che difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione
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