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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19835/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Monza che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. per un reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Ha dedotto il difetto di correlazione tra la sentenza e l'accordo intervenuto tra le parti. Dal testo emerge che il ricorrente, in sostanza, contestava anche la determinazione della pena così come formulata nella richiesta di patteggiamento e poi recepita dal giudice, dopo una prima istanza non condivisa dal pubblico ministero. La Corte ha rilevato che la doglianza, però, si risolveva in un vizio di motivazione sulla quantificazione della pena, motivo non consentito nel giudizio di legittimità contro sentenza di patteggiamento nei casi previsti dalla disciplina vigente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che, trattandosi di sentenza che recepiva un accordo successivo all'entrata in vigore della l. n. 103/2017, trovava applicazione l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il ricorso per cassazione solo per specifici motivi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo dedotto riguardava invece un vizio di motivazione sulla pena, dunque una censura non proponibile in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; nel caso concreto la sentenza impugnata recepiva l'accordo tra le parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli motivi espressamente previsti

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando il ricorso è basato su motivo non proponibile in cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice contestata all'imputato, relativa a reati in materia di stupefacenti

  • art. 1, comma 50, l. n. 103 del 2017

    richiamata come discrimine temporale per l'applicazione del nuovo regime dei motivi di ricorso avverso il patteggiamento

  • Corte Cost. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per affermare il criterio dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dopo l'entrata in vigore della l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Non è deducibile in cassazione, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il vizio di motivazione relativo alla quantificazione della pena se la censura non si traduce in illegalità della pena o in difetto di correlazione tra richiesta e sentenza.
  • La verifica del difetto di correlazione tra richiesta e sentenza va tenuta distinta dalla critica alla congruità o motivazione della pena: solo la prima è motivo di ricorso consentito nel patteggiamento.
  • Quando il ricorso è inammissibile per motivo non consentito e non ricorre assenza di colpa nella causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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