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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20926/2026 del 20/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dal dedotto danno a merce depositata in un garage, utilizzato come locale di deposito dell'attività commerciale della danneggiata, causato da infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla terrazza condominiale sovrastante. In primo grado la domanda risarcitoria è stata rigettata perché il tribunale ha ritenuto non provato il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, valorizzando anche la preesistenza di infiltrazioni nel tempo e la condotta della danneggiata, che aveva lasciato nel garage beni deteriorabili nonostante la conoscenza del problema. La Corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo non dimostrato che il danno fosse derivato dal mancato riposizionamento di una mattonella rimossa in occasione dei lavori, e ha attribuito rilievo esclusivo, o comunque assorbente, al comportamento imprudente della danneggiata ai fini dell'art. 1227 c.c. Nel ricorso per cassazione la danneggiata ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe male valutato le prove e non avrebbe applicato correttamente la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., che richiederebbe al danneggiato la sola prova del nesso causale tra cosa e danno, con onere del custode di provare il caso fortuito; ha inoltre dedotto che una perizia tecnica sottoscritta da un amministratore condominiale avrebbe valore confessorio dei fatti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i due motivi, osservando che la Corte d'appello ha effettuato una valutazione complessiva delle prove, consentita dall'art. 116 c.p.c., e non ha posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, sicché non ricorreva la violazione dell'art. 115 c.p.c. Ha poi ribadito che, in tema di art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre il custode può liberarsi solo provando il caso fortuito; nel caso concreto, però, il giudice di merito ha accertato in fatto che tale nesso non era stato dimostrato e che, comunque, la condotta della danneggiata aveva avuto efficacia causale esclusiva, in quanto la stessa, consapevole delle infiltrazioni pregresse, aveva collocato nel garage materiali deteriorabili. Trattandosi di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità, il ricorso è stato rigettato. La ricorrente è stata condannata anche alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cosa in custodia ha natura oggettiva: il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e il danno, mentre il custode si libera solo dimostrando il caso fortuito; resta decisivo l'accertamento in fatto sulla concreta derivazione del danno dalla cosa custodita.

  • art. 1227 c.c.

    La condotta colposa del danneggiato può assumere rilievo causale esclusivo o comunque escludere la responsabilità del custode se integra una causa autonoma del danno, specie quando il pregiudicato poteva prevedere ed evitare l'evento con ordinaria diligenza.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    È censurabile in cassazione solo l'erronea attribuzione a una prova di un valore diverso da quello legale o la dichiarata applicazione del prudente apprezzamento a prove soggette a regola diversa; non è invece sindacabile la mera cattiva valutazione del materiale probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., l'attore deve dimostrare in modo concreto e specifico che il danno sia stato provocato dalla cosa custodita; non è sufficiente la mera coesistenza tra sinistro e bene in custodia nello stesso contesto fattuale.
  • Il custode risponde salvo prova del caso fortuito, ma la mancanza di prova del nesso causale tra cosa e danno è di per sé sufficiente a escludere la responsabilità.
  • La condotta del danneggiato può interrompere il nesso eziologico quando, per imprudenza o colpa, si ponga come causa autonoma ed esclusiva dell'evento dannoso; il giudice deve verificare se il pregiudizio fosse prevedibile ed evitabile con ordinaria diligenza.
  • In cassazione la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per chiedere un nuovo giudizio di merito sulle prove: è necessario allegare un vero error in procedendo o una falsa applicazione della regola di valutazione della prova, non una semplice diversa lettura delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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