Cassazione Penale, Ordinanza n. 08741/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, deducendo: 1) il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità; 2) la violazione dell'art. 597, comma 1, c.p.p., perché il giudice di appello non avrebbe adeguatamente vagliato le doglianze devolute con l'atto di impugnazione; 3) il vizio di motivazione sul giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee. Il ricorrente depositava memoria difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate la prima e la seconda censura, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo completo sul diniego della lieve entità valorizzando il dato ponderale (146 dosi medie singole di cocaina e 9 dosi singole di marijuana), le modalità della condotta, la disponibilità a trasportare la sostanza per conto di terzi sulla base di un solo contatto telefonico, l'inserimento in una rete organizzativa non occasionale, il precedente specifico e il possesso di una somma di denaro ingiustificata. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva effettivamente esaminato la doglianza proposta in appello sulla diversità delle sostanze detenute. La terza doglianza è stata giudicata generica perché non indicava specificamente le ragioni del preteso vizio motivazionale. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti; la Corte conferma la non configurabilità della lieve entità sulla base del quantitativo, delle modalità della condotta e del contesto organizzativo.
Il giudice di appello deve esaminare le doglianze devolute; nel caso concreto la Corte ritiene che tale obbligo sia stato rispettato.
Impone l'indicazione specifica dei motivi di impugnazione; la genericità dei motivi integra violazione della norma.
La genericità dei motivi di ricorso è causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione del fatto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 in termini di lieve entità, il giudice può valorizzare in modo congiunto il quantitativo di sostanza, le modalità della condotta, l'inserimento in un contesto organizzato e l'eventuale mancanza di giustificazione del denaro o di altri indici di spaccio.
- La diversità delle sostanze detenute non è di per sé ostativa al riconoscimento della lieve entità, dovendo la valutazione complessiva concentrarsi sugli elementi concreti del fatto.
- In sede di appello il giudice deve confrontarsi con i motivi devoluti, ma l'adempimento è sufficiente quando la motivazione dia conto, in modo espresso o desumibile, delle questioni effettivamente prospettate dalla difesa.
- In cassazione la censura di vizio di motivazione deve essere specifica: la mera apodittica deduzione di illogicità o insufficienza, senza indicare i passaggi argomentativi censurati, comporta inammissibilità del ricorso.
- La carenza di specificità dei motivi di ricorso integra una causa autonoma di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, lett. c), c.p.p.
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