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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5834/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza diretta a correggere un presunto errore nel calcolo della pena risultante da una sentenza di patteggiamento (sentenza n. 622/2014), lamentando che il giudice dell'esecuzione abbia erroneamente qualificato la sua doglianza come un problema di difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza di patteggiamento anziché quale questione sostanziale sul calcolo della continuazione/quantificazione della pena.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Vibo Valentia avesse applicato esattamente la pena concordata tra le parti nella sentenza di patteggiamento del 28/10/2020, divenuta irrevocabile; ha richiamato l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23/6/2017 n.103) che limita i motivi di ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta e ha osservato che la questione dedotta era preclusa dal giudicato. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente ma non idonea a superare il vincolo del giudicato; il rimedio di esecuzione non può essere utilizzato per rimettere in discussione una sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente; riguarda l'esecuzione delle decisioni penali, ma non consente di riaprire questioni già precluse dal giudicato sulla determinazione della pena pattuita.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Norma sostanziale sul cumulo/concilium delle pene; nel caso è stata applicata nella determinazione della pena concordata e la Corte ha ritenuto conforme la pena risultante dall'accordo tra le parti.

  • art. 137, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione a questioni procedurali sull'esecuzione; non è stata ritenuta idonea a invalidare il giudicato formato sulla sentenza di patteggiamento.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). La Corte ha rilevato che il Tribunale ha ratificato l'accordo ex art. 444 applicando la pena concordata, la quale è divenuta oggetto di giudicato.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    «il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»

    La Corte ha interpretato questa disposizione come limitativa dei motivi di impugnazione in cassazione delle sentenze di patteggiamento: solo quei motivi specifici sono ammissibili. Poiché la pena applicata risultava conforme a quella concordata, la doglianza del ricorrente non rientrava nelle fattispecie ammesse e la questione era comunque preclusa dal giudicato.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis; la Corte l'ha richiamata per confermare la limitazione dei motivi di cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento ratificata dal giudice e divenuta irrevocabile forma giudicato: questioni sul calcolo della pena sono precluse se non rientrano nei limitati motivi di impugnazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis.
  • Avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis (espressione della volontà, difetto di correlazione tra istanza e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Le contestazioni meramente esecutive o di nuovo calcolo della pena non sono ammissibili se il giudicato è formato.
  • Il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi al giudice della cognizione per ricalcolare la pena quando la pronuncia di merito è divenuta definitiva: il rimedio corretto (se ammissibile) è il ricorso per cassazione nei termini e per i motivi previsti dalla legge.
  • Se si ritiene che la sentenza di patteggiamento non rispecchi l'accordo o abbia difetto di correlazione rispetto alla richiesta, tale specifica censura deve essere eccepita nei rimedi esperibili contemplati dall'art. 448, comma 2-bis; occorre documentare la discrepanza tra istanza e decisione.
  • Le spese e le sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende) possono essere imposte al ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.

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