Cassazione Civile, Ordinanza n. 19513/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento IMU per l’annualità 2012 emessi da un Comune nei confronti di proprietari di aree edificabili. In primo grado la CTP aveva annullato gli atti, ma in appello la CTR ha invece ritenuto legittima la pretesa tributaria. I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, formalmente ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo e la contraddittorietà della motivazione. In sostanza sostenevano che il Comune avesse determinato i valori venali delle aree edificabili con una delibera di giunta pubblicata solo quando i termini di pagamento erano già scaduti, e che gli avvisi fossero carenti di motivazione perché non avrebbero adeguatamente spiegato le ragioni della quantificazione della pretesa, né sarebbero stati allegati la proposta di delibera e gli atti preparatori. Contestavano inoltre la valutazione del materiale tecnico, in particolare della consulenza di parte, sulla stima delle aree.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel testo vigente, riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo, e non consente di censurare questioni o argomentazioni giuridiche. Nel caso concreto i ricorrenti non avevano indicato quale fatto storico decisivo fosse stato omesso, limitandosi a contestazioni sul contenuto della motivazione e sulla sufficienza della motivazione degli avvisi. La Corte ha comunque rilevato che la CTR aveva motivato in modo articolato, chiarendo che non vi era stata applicazione retroattiva di una sanzione, ma omesso versamento dell’IMU parametrato ai valori presuntivi indicati dal Comune con delibera di giunta n. 80/2013; ha inoltre ritenuto sufficiente, ai fini motivazionali, l’indicazione negli avvisi della delibera comunale richiamata, senza necessità di allegare la proposta di delibera o gli atti preparatori. È stato inoltre ritenuto insindacabile in cassazione l’apprezzamento di fatto compiuto dalla CTR sulla consulenza tecnica di parte e sui costi di urbanizzazione, inclusa la voce relativa a una variante in corso d’opera considerata incerta e imprevedibile. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto anche dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omessa considerazione ed esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
Il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo; non consente di dedurre mere questioni, argomentazioni o dissensi sulla motivazione.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro cui si commisura l’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza dell’impugnante.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. il ricorrente deve individuare un fatto storico, controverso e decisivo, il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito; non è sufficiente censurare la motivazione, la valutazione delle prove o la soluzione di questioni giuridiche.
- La motivazione di un avviso IMU è sufficiente quando richiama la delibera comunale che ha determinato, anche in via presuntiva, i valori delle aree edificabili, senza che sia necessario allegare la proposta di delibera o gli atti preparatori.
- La valutazione dei dati tecnici e delle risultanze della consulenza di parte appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente e priva di vizi logici apparenti.
- La deduzione di una pretesa retroattività è infondata quando la decisione di merito qualifica la fattispecie come omesso versamento dell’imposta e non come applicazione retroattiva di una sanzione.
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