Cassazione Penale, Sentenza n. 13064/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere per anni 3 e mesi 5 a decorrere dal 19/06/2013. La custodia era stata disposta in relazione a contestazioni per 416-bis c.p. (capo 1) e per reati richiamati agli artt. 390 c.p. e 7 d.l. 13/05/1991 n.152 conv. l. 12/07/1991 n.203 (capo 3). Dopo fasi processuali complesse, la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per il delitto di cui all'art. 390 e il ricorrente è stato prosciolto con formula piena dal capo relativo a procurata inosservanza di pena. Polillo ha quindi chiesto l'indennizzo per la detenzione cautelare subita.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva rigettato la domanda di equa riparazione. Il ragionamento confermato è che, pur essendo venuta meno la responsabilità penale rispetto ad alcuni reati, erano tuttavia provate condotte extraprocessuali del ricorrente (cura degli interessi personali del latitante Galluzzi: vendita di veicoli, affitti, pagamento bollette, interessamento alla scuola del figlio, ecc.) che, pur non integrando il reato, erano idonee ex ante a creare l'apparenza della partecipazione o del favoreggiamento e objectivamente potevano dare luogo all'intervento dell'autorità giudiziaria. Tali comportamenti sono stati valutati come gravemente colposi ai sensi dell'art. 314 c.1 c.p.p., ostativi al riconoscimento dell'indennizzo. Conseguentemente la domanda di equa riparazione è stata respinta.
Norme richiamate
Norma richiamata per la valutazione della colpa grave del ricorrente: la condotta gravemente negligente o imprudente che abbia concorso a creare l'apparenza della commissione del reato esclude il diritto all'equa riparazione.
Norma relativa al reato associativo, indicata come uno dei capi per i quali era stata disposta la misura cautelare; il fatto che la partecipazione associativa sia stata esclusa in sede di merito non impedisce di considerare le frequentazioni nel giudizio per la riparazione.
Norma relativa al delitto per cui il ricorrente era stato in parte processato e per cui la Corte di cassazione ha annullato la condanna; la sentenza di proscioglimento ha escluso la finalità di favorire la latitanza, ma ha comunque ritenuto provate condotte che hanno rilevanza ai fini del giudizio d'indennizzo.
art. 7 d.l. 13/05/1991 n.152 conv. l. 12/07/1991 n.203
Richiamata come norma collegata ai capi dell'imputazione (capo 3); menzionata per completezza dell'inquadramento normativo dei reati originari.
Massime di principio
- Il giudizio per l'equa riparazione e il giudizio penale di merito sono autonomi: l'assoluzione nel processo penale non esclude automaticamente la valutazione di colpa grave nel procedimento per la riparazione.
- La valutazione nel giudizio per la riparazione è ex ante: occorre accertare se, alla luce degli elementi disponibili quando fu adottata la cautela, la condotta dell'indagato abbia creato apparenza di fondatezza delle accuse e quindi abbia indotto legittimamente l'intervento dell'autorità giudiziaria.
- Condotte non penalmente sanzionate possono comunque integrare colpa grave se, per negligenza o imprudenza macroscopica, erano idonee a ingenerare la rappresentazione di partecipazione o complicità con soggetti criminali.
- Le frequentazioni ambigue e l'aiuto a soggetti notoriamente implicati in traffici illeciti (anche se rapporti di parentela o personali) possono essere valutati come gravemente colposi se non necessitati e se accompagnati dalla consapevolezza della illiceità dell'ambiente.
- Il principio di autoresponsabilità limita l'accesso all'indennizzo quando il comportamento dell'interessato, pur non integrando reato, abbia creato una situazione prevedibile di intervento giudiziario; in tali casi l'azione riparatoria dello Stato non si applica.
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