Cassazione Penale, Ordinanza n. 03706/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado a anni uno e mesi sei di reclusione per emissione di fatture per operazioni inesistenti, commessa in qualità di rappresentante legale di una società, al fine di consentire l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Con un unico motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la decisione sul punto fosse carente o ingiustificata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la motivazione con cui il giudice di merito aveva negato le circostanze attenuanti generiche, valorizzando l'assenza di elementi positivi e precisando che la sola incensuratezza dell'imputato non è sufficiente, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., a fondare il riconoscimento del beneficio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale titolo di reato contestato: emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, finalizzata a consentire l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato nel titolo di imputazione.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2008, la concessione delle attenuanti generiche non può basarsi sul solo stato di incensuratezza, ma richiede elementi positivi di valutazione.
È la base normativa per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa.
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato in modo legittimo con la sola assenza di elementi di segno positivo a favore dell'imputato, senza necessità di un esame analitico di ogni dato allegato dalle parti, purché siano considerate le specifiche deduzioni difensive rilevanti.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., lo stato di incensuratezza non è, da solo, sufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti generiche, potendo semmai rilevare solo insieme ad altri elementi positivi.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando la censura contro la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche si risolve in una richiesta di diversa valutazione del merito senza evidenziare un vizio effettivo di motivazione o di legge.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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