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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29627/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Un'associazione professionale aveva notificato, nello stesso giorno, ventidue distinti atti di precetto a due società assicurative, in forza di altrettanti decreti ingiuntivi già divenuti definitivi. Le società avevano proposto un'unica opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., sostenendo che la notificazione parcellizzata di più precetti, fondati su titoli esecutivi tra le stesse parti e di identico tenore, integrasse abuso del processo e violazione dei doveri di correttezza e buona fede; inoltre contestavano l'applicazione degli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002, chiedendo al più l'applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, mentre la Corte d'appello l'aveva accolta solo in parte, limitatamente agli interessi, ritenendo dovuto il saggio legale. La società assicurativa ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con due motivi: (1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., per non avere la Corte considerato gli elementi indicativi dell'abuso del processo derivante dalla notificazione simultanea di ventuno precetti; (2) violazione dell'art. 483 c.p.c. e degli artt. 1175 e 1375 c.c., per avere ritenuto non contrario a buona fede il frazionamento dell'azione esecutiva mediante plurimi precetti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, in sede esecutiva, costituisce abusivo frazionamento del credito la notificazione di plurimi atti di precetto, in assenza di un apprezzabile vantaggio o interesse del creditore, nei confronti del medesimo debitore e in forza di diversi titoli esecutivi; in tale ipotesi, il giudice deve liquidare al creditore solo le spese e i compensi strettamente necessari per la notifica di un solo precetto, assumendo come valore di riferimento la somma dei titoli azionati, con il numero dei titoli rilevante solo ai fini della collocazione del compenso entro la forbice tariffaria. Poiché la decisione impugnata non si è conformata a tale principio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, cui è stata demandata anche la regolazione delle spese dell'intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 615, primo comma, c.p.c.

    È la base dell'opposizione all'esecuzione proposta avverso i precetti.

  • art. 483 c.p.c.

    Richiamato a sostegno del limite all'azione esecutiva e della necessità di evitare condotte abusive nel suo esercizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare omissione di pronuncia o mancata considerazione di fatti decisivi.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie e documentali.

  • art. 1175 c.c.

    Usato dalla Corte come fondamento dei doveri di correttezza anche nella fase esecutiva.

  • art. 1375 c.c.

    Usato dalla Corte come fondamento dei doveri di buona fede anche nella fase esecutiva.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato per la determinazione del saggio degli interessi, ritenuto dovuto nella misura legale dalla Corte d'appello.

  • d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    Invocato dalla creditrice per gli interessi moratori; la Corte d'appello ne ha escluso l'applicazione in favore del tasso legale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la riserva del deposito dell'ordinanza all'esito della camera di consiglio.

Massime di principio

  • In sede esecutiva, la notificazione di plurimi atti di precetto fondati su diversi titoli esecutivi può integrare abuso del frazionamento del credito quando non sia sorretta da un concreto vantaggio o interesse del creditore.
  • Il giudice dell'esecuzione, accertato l'abuso, deve limitare la liquidazione delle spese e dei compensi a quanto strettamente necessario per un solo precetto, assumendo come valore la sommatoria dei titoli azionati.
  • I doveri di buona fede e correttezza operano anche nella fase di concreta realizzazione coattiva del credito e impediscono che l'esercizio delle azioni esecutive sia artificiosamente parcellizzato per aggravare la posizione del debitore.
  • Nel valutare la liquidazione dei compensi per la notificazione di più precetti, il numero dei titoli può incidere solo entro la forbice tariffaria, senza automatismi incrementali fondati sul mero frazionamento formale.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoInadempimento
RamiEsecuzioniObbligazioniContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaAbuso del dirittoOnere della prova

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