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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33457/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 19 dicembre 2024. Dal testo emerge che i motivi riguardavano: 1) il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva, ritenuti dalla Corte di legittimità meramente riproduttivi di questioni già affrontate con motivazione puntuale dal giudice di merito; 2) la dedotta mancata informazione all'imputato della possibilità di prestare consenso alle pene sostitutive, motivo ritenuto manifestamente infondato perché la disciplina richiamata, come modificata dall'art. 2 del d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31, era già in vigore al momento della decisione impugnata; 3) l'esclusione della continuazione, censura giudicata generica perché non indicava un concreto interesse del ricorrente a una rimodulazione della pena detentiva, a fronte del fatto che il trattamento risultante dalla sentenza impugnata era comunque più favorevole in relazione alla pena detentiva, mentre l'aumento della pena pecuniaria restava inferiore, anche se convertito ai sensi dell'art. 135 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato la genericità dei motivi nella parte in cui non si confrontavano effettivamente con la motivazione della sentenza di appello, la manifesta infondatezza della censura relativa alle pene sostitutive e la genericità della doglianza sulla continuazione per difetto di specifico interesse. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31

    La modifica normativa in tema di pene sostitutive era già in vigore alla data della sentenza impugnata, sicché la doglianza fondata sulla mancata informazione al riguardo è stata ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 135 c.p.

    Richiamato per evidenziare che la pena pecuniaria, pur aumentata, restava comunque inferiore alla pena detentiva se convertita secondo il criterio legale indicato.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente riproduttive di questioni già esaminate dal giudice di merito quando la motivazione impugnata sia puntuale, congrua e logicamente coerente, poiché la Cassazione non può sostituirsi alla valutazione di merito adeguatamente motivata.
  • La deduzione di un vizio di motivazione o di diritto richiede un effettivo confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle stesse doglianze, senza specifica critica delle argomentazioni decisorie, determina genericità del motivo.
  • Una censura relativa alle pene sostitutive è infondata se si fonda su una disciplina già vigente al momento della decisione impugnata e quindi applicabile dal giudice di merito.
  • La doglianza sull'esclusione della continuazione deve essere sorretta dall'indicazione di un concreto e attuale interesse dell'imputato alla diversa qualificazione del trattamento sanzionatorio; in mancanza, il motivo è generico.
  • L'inammissibilità del ricorso in cassazione determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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