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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03543/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una condanna per omicidio stradale pronunciata in sede di rinvio dalla Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la decisione di primo grado resa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Torino dopo un precedente annullamento della pronuncia assolutoria. Il ricorrente ha censurato davanti alla Corte di cassazione: 1) la conferma del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo; 2) la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 589-bis, comma 7, c.p.; 3) l'entità della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. La difesa ha insistito, in particolare, su una lettura del fatto valorizzando il rinvenimento delle ciabatte a bordo strada per sostenere una condotta repentina e imprevedibile della persona offesa, ma la sentenza rescindente aveva già escluso la rilevanza di tale elemento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sul trattamento sanzionatorio, osservando che la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, era sufficiente e immune da censure in sede di legittimità, soprattutto considerando che la pena principale era stata contenuta prossima al minimo edittale e la pena accessoria entro il medio edittale. Quanto alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p., la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché basata su una reiterata valorizzazione di un elemento fattuale già ritenuto non idoneo nella sentenza rescindente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    L'attenuante prevista dal comma 7 non può essere nuovamente invocata in cassazione mediante la riproposizione di un fatto già ritenuto privo di rilevanza dalla sentenza rescindente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è censurabile la motivazione sulla pena quando essa, ancorché sintetica, dia conto degli elementi essenziali della commisurazione sanzionatoria e la pena sia stata determinata entro i limiti di prossimità al minimo edittale o comunque entro un range non manifestamente incongruo.
  • La doglianza sulla mancata concessione di una circostanza attenuante è inammissibile se si fonda sulla rivalutazione di un elemento di fatto già escluso come rilevante dal giudice della sentenza rescindente, poiché il giudice di rinvio non può essere sollecitato a riesaminare un profilo definitivamente precluso.
  • Quando il giudice di merito ha motivato il trattamento sanzionatorio valorizzando un grado elevato della colpa e contenendo la pena accessoria entro il medio edittale, la censura di legittimità non può risolversi in una mera richiesta di diversa valutazione discrezionale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmicidio stradaleImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale

Testo integrale

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