Cassazione Penale, Ordinanza n. 21771/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. La censura, per come riportato nel testo, riproponeva profili già esaminati e disattesi nel giudizio di merito. La ricostruzione dei fatti si fondava su un'annotazione di servizio: l'imputato si sarebbe dato alla fuga dinanzi all'operante, costringendolo a un balzo indietro per evitare l'urto e poi all'attivazione dei dispositivi di emergenza per fermarlo. La difesa contestava quindi, in sostanza, la valutazione di sussistenza del fatto e del dolo, ma la Corte ha ritenuto che i motivi non introducessero elementi nuovi o specifiche censure di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e respinte in appello, con motivazione giuridicamente corretta e priva di manifesta illogicità. Ha inoltre affermato che la condotta descritta integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, essendo consistita in manovre finalizzate a ostacolare l'inseguimento degli agenti e a creare un pericolo concreto e attuale per l'incolumità. Conseguono le statuizioni ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La condotta di fuga e le manovre ostative all'inseguimento degli operanti, idonee a porre in pericolo concreto e attuale l'incolumità, integrano il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono le pronunce accessorie previste dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già motivatamente disattese dal giudice di merito, senza indicare specifici vizi di legittimità.
- Ai fini dell'art. 337 c.p., la fuga dinanzi all'operante, accompagnata da manovre dirette a ostacolare l'azione di inseguimento e a impedire l'intervento dell'agente, può integrare resistenza quando sia idonea a creare un pericolo concreto e attuale per l'incolumità.
- La valutazione della Corte di cassazione sulla sufficienza della motivazione di merito resta nei limiti della manifesta illogicità: se la decisione impugnata è sorretta da un'analisi coerente dell'annotazione di servizio e della dinamica del fatto, il ricorso non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito.
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