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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01835/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (avente causa)

La controversia

La controversia nasce da un atto di compravendita del 23 giugno 1992, stipulato tra i rispettivi danti causa, nel quale la parte cedente aveva vincolato un terreno a parcheggio in favore della controparte. La società resistente aveva agito per ottenere l’accertamento di un diritto di servitù e/o di uso di parcheggio e per far dichiarare illecite, illegittime e abusive le condotte della controparte che le impedivano di parcheggiare, con conseguente ordine di cessare ogni ostacolo. La Corte d’appello aveva però escluso la costituzione di una servitù reale, ritenendo tuttavia esistente un diritto di parcheggio qualificabile come personale e ordinando alla società proprietaria di cessare di impedirne l’esercizio. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato l’omessa determinazione dell’oggetto della domanda ai sensi dell’art. 163 c.p.c., sostenendo che l’area destinata a parcheggio non fosse mai stata identificata correttamente e specificamente; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse pronunciato oltre i limiti delle domande, riconoscendo un diritto di parcheggio su basi non corrispondenti a quelle domandate e in modo illogico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non ricondotto a un vizio denunciabile nei limiti tassativi dell’art. 360, comma 1, c.p.c. e perché sostanzialmente rivolto a sollecitare una rivalutazione di merito della CTU e dell’individuazione dell’area. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la Corte d’appello aveva correttamente distinto tra domanda di accertamento di un diritto reale, rigettata, e domanda inibitoria di cessazione delle turbative del parcheggio, accolta, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. La seconda domanda, infatti, non presupponeva necessariamente il riconoscimento della servitù o di un diritto reale, potendo essere fondata anche sull’esistenza di un diritto personale di parcheggio. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.c.

    omessa determinazione della cosa oggetto della domanda

    La doglianza è stata ritenuta non idonea a integrare un motivo di ricorso per cassazione, perché si risolveva in una contestazione di merito sull’esatta individuazione dell’area.

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere ricondotto a uno dei motivi di legittimità tipizzati; una censura che mira solo a rimettere in discussione il merito è inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il giudice rigetta la domanda di accertamento di un diritto reale ma accoglie una distinta domanda di inibitoria fondata anche su un diverso titolo giuridico allegato e compatibile con il petitum.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur formalmente prospettato come violazione di norme processuali, si risolva in una critica di merito volta a contestare l’accertamento fattuale compiuto dal giudice di appello.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice accoglie una domanda diversa da quella di accertamento di un diritto reale, purché tale domanda sia stata effettivamente proposta e possa trovare autonomo fondamento nel rapporto dedotto in giudizio.
  • La mancata qualificazione di una situazione giuridica come servitù non esclude, di per sé, la possibilità di ottenere tutela inibitoria ove sia dedotto e riconoscibile un distinto diritto personale di parcheggio.
  • La censura sull’individuazione del bene oggetto di causa deve tradursi in un effettivo vizio di legittimità; altrimenti resta una contestazione sull’apprezzamento delle prove e dell’elaborato peritale, riservata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàServitù
RamiProcesso civileContrattiDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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