Cassazione Penale, Sentenza n. 36021/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Messina, che aveva rideterminato la pena per evasione e tentata violenza privata. Con il primo motivo ha dedotto l’inutilizzabilità della verifica del braccialetto elettronico e della deposizione del carabiniere che ne aveva riferito gli esiti, sostenendo che si trattasse di accertamento tecnico irripetibile svolto senza le garanzie dell’art. 360 c.p.p. Con il secondo motivo ha contestato l’attendibilità della persona offesa e la valutazione delle prove: ha richiamato il ritardo di circa nove minuti nell’attivazione del dispositivo, ipotizzando un’occasionale assenza di collegamento alla rete, e le deposizioni di due testimoni a discarico, relative alla posizione dell’imputato durante le ingiurie e a un asserito accordo scritto tra i fratelli sull’uso di una baracca. Con il terzo motivo ha sostenuto che il fatto dovesse essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, anziché come tentata violenza privata, affermando di vantare un diritto putativo sulla baracca, pur edificata abusivamente su suolo demaniale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: la verifica del braccialetto era una constatazione materiale, ripetibile e priva di contenuto valutativo, non un accertamento tecnico irripetibile soggetto alle garanzie dell’art. 360 c.p.p.; è stata quindi respinta anche la censura relativa alla deposizione che ne riportava gli esiti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una diversa ricostruzione del fatto e una nuova comparazione delle prove, non consentite in cassazione; la valutazione della persona offesa era inoltre motivata e corroborata dalle dichiarazioni di un testimone, mentre le prove a discarico erano state ritenute non decisive. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: l’imputato non poteva vantare sulla baracca, abusivamente costruita su terreno demaniale e utilizzata dal fratello, una pretesa giuridicamente tutelabile né un diritto putativo fondato sull’asserito accordo. La condotta costrittiva, realizzata mediante plurime minacce, è stata pertanto ricondotta alla violenza privata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nella specie, la Corte ha evidenziato, con ragionamento del tutto congruo, che la verifica sul dispositivo di controllo è consistita in una mera operazione materiale, non richiedente peculiari cognizioni tecniche, e comunque ripetibile svariate volte.
La verifica di un dispositivo non costituisce accertamento tecnico irripetibile se è una mera operazione materiale, non richiede specifiche competenze e può essere ripetuta.
Tanto premesso, nella vicenda in esame, la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa appare congruamente espressa alla stregua del consolidato principio di diritto secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
Le dichiarazioni della persona offesa non sono assoggettate alla regola di riscontro prevista dall’art. 192, comma 3, c.p.p. e possono da sole fondare la responsabilità, purché il giudice motivi una verifica particolarmente rigorosa della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca.
Così pure, si è affermato che, ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, occorre che l'autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero in autotutela di un diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente; tale pretesa, inoltre, deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi "quid pluris", dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato.
L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede una pretesa che l’agente ritenga ragionevolmente legittima e che abbia a oggetto un diritto suscettibile di tutela giudiziale; la pretesa deve coincidere con la tutela riconosciuta dall’ordinamento e non mirare a conseguire un vantaggio ulteriore mediante autotutela privata.
Dal che consegue che il comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione posto in essere dal ricorrente, tradottosi in plurime minacce di gravi conseguenze per la incolumità della persona offesa, non può che essere ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 610 cod. pen.
La condotta che costringe la persona offesa mediante plurime minacce, quando non è diretta all’autotutela di una pretesa giuridicamente tutelabile, è ricondotta alla violenza privata.
Massime di principio
- La verifica della funzionalità di un dispositivo di controllo non è un accertamento tecnico irripetibile quando consiste in un’operazione materiale ripetibile e non richiede specifiche competenze tecniche; in tal caso non operano le garanzie previste per l’accertamento ex art. 360 c.p.p.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire da sole prova della responsabilità, purché il giudice svolga e motivi una verifica particolarmente rigorosa della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione della credibilità dei testimoni o una diversa comparazione delle prove; sono censurabili i vizi motivazionali nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà rilevante della motivazione.
- L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni presuppone una pretesa che l’agente ritenga ragionevolmente legittima e che riguardi un diritto suscettibile di tutela giudiziale, anche se inesistente; la pretesa non può eccedere l’oggetto della tutela apprestata dall’ordinamento.
- Non è configurabile l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni sulla base di un asserito diritto putativo quando il bene e la pretesa invocata non possono essere oggetto di una situazione giuridica tutelabile. La condotta coercitiva realizzata mediante minacce, in assenza di tale presupposto, può integrare violenza privata.
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