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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45182/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Colonia impugnava l’ordinanza che aveva rigettato il riesame avverso la custodia in carcere disposta dal G.I.P. per i reati di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo aggravati dalla modalità/connessone mafiosa (art. 416 bis.1 c.p.). Il ricorso articolava tre censure principali: (1) inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi dell’art. 270 c.p.p. perchè emerse da captazioni autorizzate per altri indagati e per altri reati; (2) insufficienza degli elementi a comprovare la finalità di "agevolazione" dell’associazione mafiosa ai sensi dell’art. 416 bis.1 c.p.; (3) erronea valutazione circa la quantità/dimestichezza dell’arma e mancata considerazione della possibilità di misure meno afflittive (arresti domiciliari) tenuto conto della presunzione ex art. 275, comma 3 c.p.p. e della vita lavorativa del ricorrente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile. Sull’uso delle intercettazioni ha ritenuto applicabile una nozione sostanziale di "diverso procedimento": le captazioni erano utilizzabili perché il Colonia risultava già indagato nel filone investigativo e le conversazioni rilevavano il suo coinvolgimento nelle dinamiche camorristiche e il possesso/abitudine a girare armato. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la presunzione relativa dell’art. 275, comma 3 c.p.p. per i delitti aggravati, che, non essendo stata superata da elementi specifici nel caso concreto, giustificava la custodia in carcere. Conseguentemente il rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e comunicazione del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Divieto di utilizzazione delle intercettazioni in "diverso procedimento": la Corte interpreta la nozione di procedimento diverso in senso sostanziale, richiedendo l'assenza di nesso storico o investigativo tra i fatti; nel caso le intercettazioni sono ritenute utilizzabili perché il Colonia risultava indagato nel medesimo filone investigativo

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Presunzione relativa di attualità e concretezza delle esigenze cautelari (adeguatezza della custodia in carcere) per i delitti ivi indicati; la presunzione, essendo speciale, prevale e può essere superata solo con elementi specifici che nel caso non sono stati acquisiti

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle misure cautelari e loro graduazione; richiamata per confronto con la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Strumento del riesame sul provvedimento cautelare: il ricorso ex art. 309 è stato proposto e il Tribunale della Libertà ha rigettato la richiesta di riesame, decisione confermata in cassazione

  • art. 416 bis.1 cod. pen.

    Aggravante per modalità o connessione mafiosa: la Corte ha ritenuto che il possesso e l'abitudine a girare armato fossero strumentali e idonei ad agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso di riferimento

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Rinvio per la nozione di nesso tra reati: la valutazione del collegamento tra fatti ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni viene ricondotta alla verifica del nesso ai sensi di questa norma

  • art. 371 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso in tema di collegamento investigativo; la Corte non ha ritenuto che un generico "collegamento" superasse la questione dell'utilizzabilità ove l'indagato risultava già coinvolto nel medesimo filone

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Norma citata dal ricorrente in tema di motivazione/atto di riesame; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale chiara e sufficiente

  • art. 125 e art. 616 cod. proc. pen.

    Art.125 richiamato in tema di chiusura delle conclusioni; art.616 richiamato per la condanna alle spese processuali del ricorrente

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale per comunicazioni al direttore dell'istituto penitenziario: il provvedimento va trasmesso alla direzione per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • Le intercettazioni autorizzate in relazione a un filone investigativo possono essere utilizzate anche per fatti emergenti durante le captazioni se l'indagato è comunque riconducibile al medesimo filone: la nozione di "procedimento diverso" è sostanziale e richiede l'assenza di nesso storico o investigativo.
  • La presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. per delitti aggravati di tipo mafioso prevale sulla regola generale di graduazione delle misure: per ottenere misure meno afflittive occorrono elementi specifici e concreti che superino tale presunzione.
  • La mera esibizione di documenti attestanti attività lavorativa o dichiarazioni di buona condotta non è in genere sufficiente a escludere l'adeguatezza della custodia in carcere quando sussistono precedenti specifici, pendenze e gravi indizi di pericolosità.
  • Per configurare l'aggravante di "modalità o connessione mafiosa" è necessario dimostrare che la condotta (es. possesso/porto d'arma) sia idonea o diretta ad agevolare l'associazione; captazioni ambientali che evidenzino inserimento nell'organizzazione e uso dell'arma possono essere ritenute idonee a tale valutazione.
  • Chi impugna per inutilizzabilità di intercettazioni in ragione di presunti "procedimenti diversi" deve provare l'assenza di qualsiasi collegamento storico o investigativo tra le indagini originarie e il fatto emerso; la mancanza di tale prova rende difficile il successo del ricorso.

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