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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28425/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

Nel giudizio di merito alcuni acquirenti di alloggi di edilizia economica e popolare avevano chiesto la restituzione di somme versate in aggiunta al prezzo di cessione, assumendo che tali esborsi fossero contrari alla convenzione edificatoria stipulata tra il Comune e la società venditrice, la quale fissava un prezzo massimo di cessione comprensivo di spese generali e di determinati oneri finanziari. Il tribunale aveva accolto in parte la domanda ex art. 2033 c.c., ritenendo indebiti i costi di finanziamento riferiti a un mutuo ordinario e altre somme correlate al programma edilizio. La corte d'appello aveva respinto l'appello principale della società e, accogliendo quello incidentale degli acquirenti, aveva anche condannato la società a restituire le provvigioni pagate alla mediatrice immobiliare, ritenendo tali oneri non addebitabili agli acquirenti in forza della convenzione. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) omessa pronuncia sui motivi d'appello con cui sosteneva che le somme erano state pattuite nei preliminari e non costituivano prezzo indebito; 2) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale nell'interpretazione della clausola convenzionale sul prezzo massimo di cessione; 3) omesso esame e violazione delle regole probatorie, assumendo che dagli atti pubblici di vendita risultava che non era stato incassato un prezzo superiore al massimo convenzionale; 4) violazione dell'art. 2033 c.c. per avere condannato la società alla restituzione di provvigioni che erano state pagate alla mediatrice e non alla venditrice, con conseguente assenza della società nella posizione di accipiens.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo, ma ha accolto il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla condanna restitutoria delle provvigioni di mediazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito eliminando tale statuizione e confermando per il resto la sentenza di primo grado. Le spese dei gradi di appello e del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione di indebito presuppone che la domanda sia rivolta contro chi ha effettivamente ricevuto il pagamento; se la somma è stata versata a un soggetto diverso dalla parte convenuta, non può disporsi la restituzione nei confronti di quest'ultima sulla base dell'indebito oggettivo.

  • art. 2036 c.c.

    La Corte richiama l'indebito soggettivo come possibile base della pretesa verso l'effettivo accipiens, nei casi di pagamento al non debitore per errore scusabile, distinguendolo dalla domanda proposta nel giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è scrutinabile solo se decisiva e non può essere accolta quando il motivo di appello asseritamente trascurato non avrebbe comunque potuto incidere sulla decisione per la prevalenza di altra ratio decidendi.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione era dedotto in modo non pertinente rispetto al contenuto effettivo della decisione, che risultava invece ampia e comprensibile.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove è stata ritenuta inammissibile perché riferita a un accertamento non decisivo e comunque non compiuto dalla corte d'appello.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può risolversi nella richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio, soprattutto quando si introduce una questione nuova non esaminata nel merito.

  • art. 2700 c.c.

    La società invocava la prova legale degli atti pubblici di compravendita, ma la Corte ha ritenuto la questione estranea al thema decidendum.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È stato il veicolo per le censure di violazione di legge, ma la Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici o di motivazione apparente.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    Usato per la doglianza di omessa pronuncia, dichiarata inammissibile per difetto di decisività.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo, escluso perché la questione prospettata era nuova o non decisiva.

  • art. 360-bis, n. 2, c.p.c.

    La violazione processuale può essere dedotta in cassazione solo se decisiva e idonea a incidere sul contenuto della decisione, secondo i principi del giusto processo.

  • art. 384, comma secondo, c.p.c.

    Dopo la cassazione del solo capo relativo alle provvigioni, la Corte ha deciso nel merito perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 11 del Disciplinare allegato sub B alla convenzione con il Comune di Roma

    La clausola è stata interpretata nel senso che il prezzo massimo di cessione comprende solo le spese generali e gli oneri finanziari relativi agli eventuali contributi pubblici erogati; gli oneri di mutuo ordinario e gli oneri di intermediazione non possono essere posti a carico degli acquirenti.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'autonomia contrattuale, ma la Corte ha ritenuto prevalenti i limiti convenzionali alla pattuizione del prezzo.

  • artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369, 1370, 1372 c.c.

    Richiamati come canoni ermeneutici, ma la Corte ha ritenuto che la loro applicazione conducesse alla lettura adottata dal giudice di merito e non a quella prospettata dalla ricorrente.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia su un motivo di appello è censurabile in cassazione solo se il motivo trascurato era potenzialmente decisivo; se la decisione è sorretta da una ratio autonoma e assorbente, la censura è inammissibile.
  • L'interpretazione del contratto o della convenzione è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia una delle interpretazioni plausibili e non vi sia violazione dei canoni legali di ermeneutica.
  • Nei rapporti regolati da convenzione urbanistica o assimilata, le clausole che fissano il prezzo massimo di cessione devono essere lette in modo restrittivo: sono trasferibili agli acquirenti solo gli oneri espressamente compresi o comunque coerenti con il testo convenzionale.
  • La ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone l'individuazione del soggetto che ha ricevuto il pagamento; se la somma è stata versata a un terzo diverso dalla parte convenuta, la condanna alla restituzione nei confronti di quest'ultima non è ammissibile.
  • La proposizione in cassazione di una questione non trattata dalla sentenza impugnata richiede specifica allegazione della sua deduzione in appello; in difetto, la censura è inammissibile per novità.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, cassata la sentenza limitatamente a un capo, può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma secondo, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileImmobiliare
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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