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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39558/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revocazione della confisca. Il motivo unico dedotto è l'inosservanza dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159: si è sostenuto che sarebbero emersi "nuovi reperti documentali" rinvenuti dopo la confisca definitiva che dimostrerebbero l'esistenza di redditi leciti anteriori al periodo di pericolosità (1992) sufficienti a giustificare gli investimenti immobiliari, confutando quindi il fondamento della confisca. Si lamenta inoltre una confusione tra sopravvenienza e sopravvenuta conoscenza della prova e si contesta l'estensione dell'accesso alla documentazione al ricorrente pur essendo "uscito" dall'originario nucleo familiare.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui, ai fini della revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011, sono rilevanti solo: a) le prove sopravvenute (formatesi dopo la conclusione del procedimento) e b) le prove preesistenti ma incolpevolmente scoperte dopo la definitività della misura; non sono invece rilevanti le prove deducibili e non dedotte nel procedimento di prevenzione, salvo che il ricorrente dimostri l'impossibilità di dedurle tempestivamente per causa non imputabile (forza maggiore/caso fortuito). La Corte d'appello aveva correttamente ritenuto che i documenti rinvenuti erano preesistenti e nella piena disponibilità del proposto e dei suoi aventi causa (tra cui il ricorrente), reperibili con normale diligenza (es. "sistemazione" degli archivi), dunque non "incolpevolmente scoperti" né idonei a integrare forza maggiore. Per questi motivi la richiesta di revocazione è inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    art. 28, comma 3 (richiama i casi di prova sopravvenuta o incolpevolmente scoperta e pone un termine per la richiesta di revocazione)

    La norma limita la revocazione della confisca alle prove effettivamente sopravvenute oppure a quelle preesistenti ma incolpevolmente scoperte; non consente la riapertura per prove che potevano essere dedotte con ordinaria diligenza salvo comprovata causa di forza maggiore

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    prevista la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di rigetto

    Utilizzata dalla Corte per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

  • Sez. U., n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca) e altra giurisprudenza citata

    Sez. U. n. 43668/2022; Sez. U. n. 14991 del 11/04/2006 (De Pascalis); Sez. 5, n. 965 del 28/02/1997 (Zarrella)

    La giurisprudenza richiamata chiarisce i confini della prova "nuova" ai fini dell'art. 28: distingue tra sopravvenienza e sopravvenuta conoscenza, definisce i concetti di caso fortuito e forza maggiore e richiede che la scoperta della prova preesistente sia incolpevole e non evitabile con ordinaria diligenza

Massime di principio

  • Per ottenere la revocazione di una confisca per "prova nuova" occorre che la prova sia realmente sopravvenuta dopo la conclusione del procedimento o che fosse preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura; prove semplicemente non dedotte ma accessibili con ordinaria diligenza non valgono
  • È onere del ricorrente dimostrare l'impossibilità di dedurre la prova nel procedimento originario per causa non imputabile (forza maggiore o caso fortuito): basta dimostrare che i documenti erano nella disponibilità o reperibili con normale impegno, la richiesta di revocazione sarà rigettata
  • La distinzione tra "sopravvenienza" (prova formatasi dopo) e "sopravvenuta conoscenza" (prova preesistente scoperta dopo) è centrale: la seconda richiede la prova dell'incolpevole impossibilità di scoprirla prima
  • Documenti appartenenti all'archivio familiare o societario del proposto/aventi causa, reperibili tramite "sistemazione" o con un ordinario controllo, difficilmente saranno qualificati come incolpevolmente scoperti
  • In caso di rigetto del ricorso per revocazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali; valutare preventivamente la non deducibilità di prove facilmente reperibili prima di proporre l'istanza

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