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Sentenza

Sentenza n. 357/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con accredito di 1.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, già docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 402/2024 del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro. La sentenza, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero il 12 dicembre 2024, aveva condannato l’Amministrazione a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, mediante accredito di 1.000 euro per gli anni scolastici compresi tra il 2020 e il 2022. La ricorrente ha dedotto la mancata spontanea esecuzione del giudicato. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione e non era stata eseguita. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Treviso, costituendo in favore della ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e accreditandovi la somma di 1.000 euro determinata nel titolo giudiziale. L’adempimento deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il Commissario, trattandosi di dipendente pubblico appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, finalizzato a ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il TAR ne rileva la sussistenza quale condizione per la proponibilità dell’azione di ottemperanza relativa all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il TAR richiama la disposizione tra le condizioni preliminari ritenute soddisfatte per procedere all’esecuzione coattiva nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione indicata nel titolo esecutivo quale fondamento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Definiscono le modalità e le funzionalità secondo cui deve essere costituita e utilizzata la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all’Amministrazione, non viene spontaneamente eseguita, il beneficiario può agire in ottemperanza per ottenere l’attuazione coattiva del comando giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare l’esistenza del giudicato e l’inadempimento dell’Amministrazione; ove tali presupposti risultino accertati, può ordinare all’Amministrazione di eseguire specificamente gli obblighi stabiliti nel titolo entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione oltre il termine fissato dal giudice dell’ottemperanza, può essere nominato un Commissario ad acta, anche individuato in un dirigente appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice, con facoltà di subdelega degli adempimenti esecutivi.
  • Quando il Commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, l’esercizio delle funzioni commissariali può essere disposto senza liquidazione di compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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