Cassazione Penale, Ordinanza n. 13072/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che lo aveva condannato in relazione a una contestazione di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Dall'ordinanza emerge che i motivi di ricorso erano due: il primo denunciava illogicità o apparenza del ragionamento probatorio sulla rilevanza della volatilità del principio psicoattivo quale indice della destinazione allo spaccio; il secondo mirava a rivalutare il merito, sostenendo una diversa lettura dei dati fattuali per affermare l'acquisto per uso personale della droga, richiamando anche in modo ipotetico la possibilità che terzi si occupassero della prole dell'imputato. Il ricorrente contestava inoltre il significato probatorio di altri dati fattuali, tra cui la presenza di denaro in banconote di piccolo taglio, senza fornire spiegazioni alternative ritenute convincenti dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico, perché si limitava ad affermare il vizio di illogicità o apparenza senza spiegarne le ragioni. Ha ritenuto il secondo motivo meramente rivalutativo del merito, poiché proponeva una lettura alternativa di elementi fattuali già esaminati in modo non manifestamente irragionevole dalla Corte territoriale, sia quanto alla destinazione a terzi della sostanza, sia quanto alla irrilevanza della tesi difensiva dell'uso personale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
la destinazione della sostanza a terzi, desunta da dati fattuali come quantità, caratteristiche e contesto di rinvenimento, è compatibile con la contestazione di detenzione finalizzata allo spaccio; il ricorso non può limitarsi a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti ad affermare in modo apodittico la illogicità o apparenza della motivazione, senza individuare specificamente le ragioni del vizio denunciato.
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del merito attraverso la contrapposizione di una diversa lettura degli elementi fattuali già esaminati dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata non sia manifestamente irragionevole o apparente.
- La tesi difensiva dell'acquisto della sostanza per uso personale deve confrontarsi con tutti gli indici fattuali valorizzati dai giudici di merito; non è sufficiente opporre congetture o spiegazioni ipotetiche prive di effettiva capacità confutativa.
- La presenza di più elementi indiziari, se logicamente coordinati dai giudici di merito, può sorreggere la conclusione sulla destinazione della droga allo spaccio, e tale valutazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale effettivo.
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