Cassazione Civile, Ordinanza n. 28023/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dal deterioramento e parziale crollo di un fabbricato di proprietà del ricorrente, confinante con un edificio condominiale. A seguito di sopralluoghi e di ordinanza sindacale di demolizione delle parti pericolanti, il proprietario non eseguiva gli interventi richiesti. Il condominio vicino, che aveva ottenuto contributi pubblici per abbattimento e ricostruzione del proprio immobile, avviava un procedimento per denuncia di danno temuto e poi un giudizio di merito per ottenere la conferma dei provvedimenti cautelari e il risarcimento del danno pari ai contributi perduti, deducendo che la perdita dei benefici fosse causata dalla situazione di pericolo generata dal fabbricato confinante. Dopo un primo ricorso per cassazione definito con rinvio limitato alla verifica dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato, la corte di rinvio escludeva qualsiasi colpa concorrente del condominio e confermava la condanna risarcitoria. Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio, il proprietario del fabbricato deduceva: violazione dell'art. 1227 c.c., sostenendo che la colpa del danneggiato poteva incidere anche sulla causa del danno; nullità per uso di documenti asseritamente non utilizzabili; omesso esame di fatti decisivi relativi alla data di spedizione e ricezione delle comunicazioni tra le parti, alle reali ragioni della revoca dei contributi, alla possibilità di impugnare i decreti sindacali e al nesso tra il suo comportamento e la perdita dei finanziamenti; nonché motivazione apparente sul quantum, contestando la corrispondenza tra danno risarcito e importo dei contributi revocati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ricordato che l'art. 1227 c.c. distingue tra concorso del fatto colposo del creditore nella produzione dell'evento dannoso, rilevante ai fini della ripartizione della responsabilità, e danni evitabili con l'ordinaria diligenza, disciplinati dal secondo comma; ha quindi ritenuto che il giudice di rinvio si fosse correttamente attenuto al precedente vincolo di cassazione e avesse accertato, con valutazione di merito non più sindacabile, l'assenza di profili di colpa concorrente in capo al condominio. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile perché l'eventuale utilizzo di documenti asseritamente irritualmente prodotti integra, ove non vi sia controversia sulla loro irritualità, un vizio revocatorio deducibile solo con revocazione; inoltre il ricorrente non aveva dimostrato la decisività della contestata documentazione. I motivi dal terzo al sesto sono stati dichiarati inammissibili perché, sotto la veste dell'omesso esame di fatti decisivi, tendevano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione fattuale, non consentita in cassazione; la Corte ha ribadito che il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di argomentazioni o elementi probatori. Il settimo motivo è stato respinto perché il giudizio di rinvio era limitato alla verifica del concorso di colpa del creditore e non consentiva di rimettere in discussione il criterio di quantificazione del danno. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
Il primo comma disciplina il concorso del danneggiato nella produzione del fatto dannoso e comporta una ripartizione della responsabilità; il secondo comma riguarda invece i danni evitabili con l'ordinaria diligenza, configurando un danno non risarcibile se evitabile o se la sua produzione ricade interamente nella sfera di controllo del danneggiato.
Richiamato per spiegare che il concorso del danneggiato nella produzione del danno è una species della disciplina del concorso di più autori del fatto dannoso.
Richiamato per affermare che il danno non è risarcibile quando non rappresenta una perdita patrimoniale per il danneggiato.
Richiamato in via generale per il principio secondo cui il danno non è risarcibile se sarebbe stato comunque subito.
Richiamato in via generale tra le norme che esprimono il principio di irrilevanza del danno comunque inevitabile.
Richiamato nel contesto della censura sulle domande/eccezioni nuove nel giudizio di appello e poi nel giudizio di rinvio.
Richiamato dal ricorrente per contestare il perimetro del giudizio di rinvio e l'utilizzo di nuovi documenti.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato per denunciare motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza come apparente e quindi costituzionalmente insufficiente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, risultante dagli atti o dalla sentenza, e non consente una rivalutazione delle prove o delle questioni difensive.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Richiamato per l'onere di specifica indicazione del fatto storico omesso e del dato da cui risulta.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per l'onere di deposito e puntuale indicazione degli atti e documenti rilevanti ai fini della censura.
L'utilizzo da parte del giudice di un documento asseritamente non utilizzabile, in assenza di contestazione sulla irritualità della produzione, integra un vizio revocatorio, deducibile solo con revocazione.
Richiamato per la memoria depositata dalla parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità, il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, primo comma, c.c. attiene alla produzione dell'evento dannoso e può determinare una riduzione o esclusione del risarcimento solo quando sia accertato in concreto un apporto causale del danneggiato alla verificazione del danno.
- Il secondo comma dell'art. 1227 c.c. opera su un piano diverso: esclude il risarcimento dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza, e presuppone che la relativa condotta omissiva ricada nella sfera di controllo del danneggiato come causa prossima e assorbente del pregiudizio ulteriore.
- In cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di singole prove, argomentazioni o questioni difensive.
- L'utilizzazione in sentenza di un documento che si assuma irritualmente prodotto non integra, di regola, un vizio di legittimità deducibile con ricorso per cassazione, ma può porre un problema di revocazione se la contestazione riguarda l'effettiva utilizzabilità del documento e non il suo contenuto decisivo.
- Il giudice di rinvio è vincolato al perimetro tracciato dalla precedente pronuncia di cassazione e non può estendere l'oggetto del riesame oltre i punti specificamente demandati dalla sentenza rescindente.
- Quando il giudice di rinvio accerta l'assenza di colpa concorrente del danneggiato sulla base dei documenti acquisiti, tale apprezzamento di merito non è sindacabile in cassazione se congruamente motivato e rispettoso del vincolo rescindente.
- La censura sulla quantificazione del danno è inammissibile se il giudizio di rinvio era limitato alla sola verifica del concorso di colpa del danneggiato e non investiva nuovamente il criterio di determinazione del pregiudizio risarcibile.
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