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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38769/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per concorso in accesso abusivo al sistema informatico Re.Ge. (16/11/2010). Palermo deduceva che non fosse stato verificato il ruolo della funzionaria Caporaso dalla cui postazione sarebbe stato effettuato l'accesso, che gli era stata attribuita una responsabilità ingiusta e che il reato sarebbe prescritto. Giordano contestava la mancanza di prova del proprio ruolo di istigatore e dell'autore materiale dell'accesso (sostenendo che vi furono solo richieste legittime di verifica su un procedimento non più in fase di indagini preliminari), l'erronea applicazione dell'aggravante dell'abuso della qualità di pubblico ufficiale e la prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero, in massima parte, ricostruzioni di merito (valutazioni alternative della prova) non ammissibili in sede di legittimità. Quanto alla prescrizione, il giudice ha confermato che il termine massimo decennale, maggiorato dei periodi di sospensione (complessivi 124 giorni), scadeva il 20/03/2021, cioè dopo la sentenza impugnata (03/03/2021), pertanto la domanda di estinzione per prescrizione era infondata. Per l'inammissibilità sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 615-ter cod. pen.

    La norma incriminatrice sull'accesso abusivo a sistemi informatici è stata ritenuta applicabile; la Corte ha confermato l'applicazione delle aggravanti relative all'abuso della qualità di pubblico ufficiale e all'interesse pubblico del sistema informatico, valutando che tali circostanze potevano essere estese al concorrente sulla base degli elementi di fatto accertati dal giudice del merito

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione: la Corte ha effettuato il calcolo del termine di prescrizione tenendo conto dei periodi di sospensione processuale e ha ritenuto che alla data della sentenza impugnata il termine non fosse ancora decorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente al giudice di cassazione di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese

  • Giurisprudenza citata

    Sez. Un., 30.6.1999, Piepoli; Sez. Un., 22.11.2000, D. L.; Sez. Un., 22.3.2005, Bracale; Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Principi richiamati secondo cui le cause originarie di inammissibilità precludono l'instaurazione della fase successiva di impugnazione e che l'inammissibilità può incidere sul decorso dei termini rilevanti ai fini della prescrizione

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti: tali argomenti attengono al merito e vanno dedotti in sede di merito, non in sede di legittimità
  • Le doglianze concernenti la qualificazione del ruolo (es. istigazione vs. esecutorietà materiale) devono mostrare vizi di legge o vizii logico-giuridici nella motivazione, altrimenti sono inammissibili come questioni di fatto
  • Le contestazioni relative alla prescrizione richiedono un calcolo preciso dei termini e delle sospensioni: vanno valutati tutti i periodi di sospensione e non valgono annotazioni interne prive di rilevanza processuale
  • L'estensione di aggravanti imputate ad un concorrente richiede che la questione sia devoluta alla cognizione del giudice del merito in sede di appello; non possono essere sollevate ex novo in cassazione se riguardano aspetti non impugnati precedentemente
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna del ricorrente alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende

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