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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20262/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 702-bis c.p.c. al decreto di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendola tardiva. Il ricorrente ha dedotto (1) violazione della disciplina sui termini di deposito telematico, sostenendo che il deposito si era perfezionato con la seconda PEC (ricevuta di consegna) emessa il 3/12/2018, entro il termine dei 20 giorni previsto dall'art. 99 DPR 115/2002; (2) errata liquidazione delle spese di lite in relazione all'art. 702-ter, comma 6 c.p.c., perché l'Agenzia delle Entrate aveva chiesto solo l'accertamento della carenza di legittimazione passiva e, pertanto, sarebbe dovuta operare la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo. Ha richiamato l'orientamento secondo cui il deposito telematico si perfeziona con l'emissione della seconda PEC (ricevuta di consegna) ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, D.L. 179/2012, e ha qualificato come momento utile per la tempestività il 3 dicembre 2018, data in cui tale ricevuta è stata generata. Conseguentemente ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Catania. Sul punto relativo alle spese (secondo motivo) la decisione di annullamento è avvenuta senza necessità di un esame ulteriore, essendo sufficiente l'accoglimento del primo motivo.

Norme richiamate

  • art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    l'opposizione avverso il decreto di rigetto (o inammissibilità) deve essere presentata nel termine di venti giorni decorrente dalla notizia avuta del provvedimento a norma dell'art. 97

    Il termine breve di 20 giorni per proporre opposizione decorre dalla conoscenza del provvedimento e la verifica della tempestività del deposito deve considerare il momento in cui il deposito telematico si perfeziona (seconda PEC), non il successivo controllo o accettazione di cancelleria.

  • art. 16-bis, comma 7, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (conv. L. 221/2012)

    il deposito telematico si perfeziona con l'emissione della seconda pec, ovvero quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata

    La norma stabilisce che il momento rilevante per la perfezione del deposito PCT è la ricezione della 'ricevuta di consegna' (seconda PEC) del gestore della posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia; tale momento rileva ai fini della tempestività.

  • art. 702-ter, comma 6, c.p.c.

    Norma concernente la liquidazione delle spese nel procedimento sommario di cognizione; incide sulla regola della soccombenza e sulla possibilità di compensazione delle spese quando le parti abbiano esiti parziali o difformi nelle domande e nelle eccezioni. Nel caso specifico era dedotta l'errata applicazione del criterio della soccombenza.

  • Specifiche Tecniche PCT (DM Giustizia n. 44/2011)

    Regole tecniche che disciplinano il funzionamento del Deposito Telematico, le ricevute PEC generate dal sistema e i formati; confermano il carattere progressivo del deposito e l'esistenza di più PEC che attestano fasi diverse del procedimento di inoltro.

  • Cass. Sez. lav., 11/05/2021 n. 12422 (giurisprudenza richiamata)

    Giurisprudenza della Cassazione che ha già affermato che il deposito telematico si perfeziona con la seconda PEC (ricevuta di consegna) e che tale momento è quello da prendere a riferimento per la verifica della tempestività dei ricorsi.

Massime di principio

  • Per i depositi effettuati tramite PCT il momento rilevante per la tempestività è la generazione della seconda PEC (ricevuta di consegna) emessa dal gestore della PEC del Ministero della Giustizia; occorre verificare la data/ora di tale ricevuta per calcolare i termini processuali.
  • Conservare tutte le ricevute PEC (accettazione, consegna, esito controlli automatici, accettazione cancelleria) è fondamentale: la seconda PEC prova la tempestività; le successive attestano l'esito e la consolidazione del deposito.
  • Anche se l'accettazione della cancelleria avviene successivamente, ai fini del termine la data da considerare è quella della ricevuta di consegna; l'effetto è tuttavia provvisorio fino alla conferma di accettazione da parte della cancelleria.
  • In contestazioni sulle spese (art. 702-ter), valutare attentamente le domande effettivamente svolte da ciascuna parte: se la resistente ha chiesto solo un'eccezione (es. carenza di legittimazione), può ritenersi, in determinati casi, la compensazione delle spese, ma la decisione dipende dagli esiti complessivi della lite.
  • Quando si assume tempestività basandosi sulle ricevute PEC, è utile documentare e allegare tutte le ricevute e, se necessario, estratti di log del gestore PEC o certificazioni di ricezione per difendere la tempestività in sede giudiziaria.
  • Se la questione è di interpretazione giuridica univoca (come la qualificazione della seconda PEC quale momento di perfezionamento), la Cassazione può annullare senza rinvio quando non è necessario riesaminare fatti probatori.

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