Cassazione Civile, Ordinanza n. 18004/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento del prezzo di merci asseritamente fornite e non saldate. La società destinataria dell'ingiunzione ha proposto opposizione sostenendo che, oltre alla somma già pagata in corso di giudizio, essa era in realtà creditrice della fornitrice per importi che assumeva indebitamente versati nel tempo, a causa di errori di calcolo e di alterazioni delle fatture. In appello l'opponente ha insistito nel sostenere che alcune fatture sarebbero state alterate e che una fattura alterata, inviata via fax dalla fornitrice, dimostrerebbe che la manipolazione sarebbe avvenuta presso la sede di quest'ultima. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 215 c.p.c., sostenendo che la fattura prodotta dalla controparte non era stata ritualmente disconosciuta e che quindi dovesse considerarsi riconosciuta, con conseguente attendibilità delle prove testimoniali a supporto della sua tesi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura non superasse la preclusione della doppia conforme e, soprattutto, che non fosse adeguatamente specificato il fatto decisivo asseritamente omesso, né il dato extratestuale e il momento processuale in cui esso sarebbe stato discusso; inoltre ha richiamato la distinzione tra travisamento del fatto/prova e sindacato di legittimità, affermando che il travisamento della prova, quando riguardi l'inferenza logica dal materiale probatorio, resta questione di merito. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha reputato inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva accertato la difformità delle fatture prodotte dall'opponente rispetto a quelle nella disponibilità della fornitrice, già formalmente disconosciute e depositate in copia e in originale sin dal primo grado; inoltre il motivo richiamava deposizioni testimoniali senza riportarne specificamente il contenuto e sollecitava una rivalutazione di merito non consentita in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede specifica allegazione del fatto, del dato extratestuale da cui desumerlo e della sua effettiva discussione in giudizio; non consente di trasformare la cassazione in un terzo grado di merito né di sindacare il mero travisamento della prova quando attenga a valutazioni inferenziali del giudice di merito.
In presenza di doppia conforme di merito opera la relativa preclusione al sindacato di legittimità sui fatti, salvo i limiti propri del vizio denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei termini rigorosi indicati dalla giurisprudenza.
La doglianza sulla mancata contestazione/disconoscimento del documento non può prescindere dal confronto con l'accertamento del giudice di merito circa la difformità tra i documenti prodotti dalle parti e la loro formale disconoscenza da parte della controparte.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Chi ricorre in cassazione deve riportare in ricorso, almeno nelle parti rilevanti, il contenuto degli atti e delle prove su cui fonda il motivo, pena l'inammissibilità della censura.
La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrendone i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo della parte soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se il ricorrente indica in modo specifico il fatto storico trascurato, il dato processuale da cui esso risulta e il momento in cui è stato discusso, non essendo sufficiente una critica generica alla motivazione.
- Il travisamento della prova, quando non si traduca in errore percettivo ma riguardi l'elaborazione inferenziale del materiale probatorio, appartiene al giudizio di merito e non è sindacabile in cassazione.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o per rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito.
- La censura di violazione dell'art. 215 c.p.c. deve confrontarsi puntualmente con l'accertamento del giudice di merito sulla provenienza, sul disconoscimento e sulla difformità del documento, non potendo risolversi in una mera diversa lettura delle prove testimoniali.
- Nel giudizio di legittimità è necessario trascrivere o quantomeno riprodurre le parti essenziali degli atti e delle deposizioni su cui si fonda il motivo, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
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