Cassazione Civile, Sentenza n. 13815/2020 del 06/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento per il contributo di bonifica di 913 euro, relativo all’anno 2011, iscritto a ruolo dal Consorzio per un terreno di proprietà della società, sul quale era stata realizzata la caserma dei Vigili del Fuoco di Frosinone. La Commissione tributaria provinciale di Frosinone aveva respinto l’impugnazione della cartella; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 12 giugno 2017, aveva accolto l’appello della società e annullato la cartella, ritenendo che la zona F del piano regolatore fosse zona di espansione e che il Consorzio non avesse provato un miglioramento fondiario, anche in considerazione della distanza dalle opere di bonifica, del dislivello e del convogliamento delle acque nella rete fognaria comunale. Il Consorzio ha proposto quattro motivi: 1) violazione della legge regionale del Lazio n. 4 del 1984, artt. 2 e 3, perché la zona F, destinata ad attrezzature di interesse generale e indicata dal Comune come esterna ai comprensori di espansione, non era stata correttamente qualificata come zona di espansione; 2) violazione degli artt. 860 e 2697 c.c. e dell’art. 10 del R.D. n. 215 del 1933, per avere la CTR posto sul Consorzio l’onere di provare il beneficio; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per non aver valutato la comunicazione comunale relativa alla classificazione urbanistica; 4) nullità per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992. La società ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo giudicato esterno in relazione al medesimo contributo per le annualità dal 2004 al 2007.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il quarto motivo: la sentenza regionale esponeva in modo comprensibile le due ragioni della decisione, ossia la qualificazione della zona e la valutazione della prova del beneficio, sicché non era affetta da motivazione apparente. Ha accolto il primo motivo, rilevando che la zona F, destinata ad attrezzature e servizi pubblici o di uso pubblico e, secondo la comunicazione comunale, esterna ai comprensori di espansione, non poteva essere qualificata come zona di espansione; ha inoltre precisato che la mera collocazione in area urbana o di espansione non esclude di per sé il contributo quando l’area ricade nel perimetro di contribuenza e beneficia delle opere di bonifica. Ha accolto il secondo motivo: essendo il terreno compreso nel perimetro di contribuenza e non essendo stato specificamente contestato il piano di classifica, spettava alla contribuente superare la presunzione del beneficio diretto e specifico, mentre la CTR aveva erroneamente posto la prova a carico del Consorzio. Il terzo motivo è rimasto assorbito. Il ricorso incidentale è stato esaminato e rigettato: l’eccezione di giudicato era ammissibile e non era rimasta assorbita, ma le decisioni relative alle annualità 2004-2007 non precludevano l’esame della controversia per il 2011, perché fondate sulla valutazione delle prove circa la destinazione urbanistica, elemento variabile, e non su un elemento stabile comune ai diversi periodi. La sentenza è stata cassata con rinvio, per ulteriori accertamenti e per una nuova valutazione delle prove secondo il corretto riparto dell’onere probatorio, a diversa sezione della CTR del Lazio, cui è stata rimessa anche la liquidazione delle spese. È stato inoltre disposto che la ricorrente incidentale versi l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Ne consegue che non è sufficiente la collocazione nella zona urbana o di espansione per escludere la debenza del contributo, e che anche per le aree urbane o di espansione che rientrano nel perimetro di contribuenza è configurabile il presupposto impositivo se le stesse si avvalgono comunque dei benefici derivanti dalle opere di bonifica.
L’inclusione in un’area urbana o di espansione non comporta automaticamente l’esclusione dal contributo: il presupposto impositivo può sussistere se l’area ricompresa nel perimetro di contribuenza trae beneficio dalle opere di bonifica.
Di fronte alla specifica contestazione mossa dal contribuente, viene meno la inversione dell’onere probatorio determinata dal piano di classifica e riparto della contribuenza approvato, dovendo essere accertato il presupposto impositivo del concreto vantaggio fruito dal fondo mediante applicazione della ordinaria regola del riparto ex art. 2697 c.c.
La presunzione del beneficio derivante dall’inclusione del fondo nel perimetro e nel piano di classifica può essere superata con una contestazione specifica; in tal caso il concreto vantaggio va accertato applicando l’ordinario riparto dell’onere della prova.
R.D. n. 215/1933, art. 10
In sintesi la giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ribadire che “In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l’onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio” (Vedi da ultimo Cass. n. 9511 del 2018).
Quando il fondo è compreso nel perimetro consortile e il contribuente non contesta specificamente il piano di classifica e ripartizione, il beneficio diretto e specifico è presunto e incombe sul contribuente fornire prova contraria.
Indubbiamente il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà ricada non solo nell’area territoriale di competenza del Consorzio ma benefici in modo diretto e specifico di un vantaggio (che determina un incremento del valore patrimoniale del fondo), conseguito o conseguibile (secondo che le opere siano realizzate o da realizzare), derivante dagli impianti di bonifica.
La contribuenza presuppone che il fondo, oltre a ricadere nell’area di competenza consortile, benefici direttamente e specificamente, in modo conseguito o conseguibile, delle opere di bonifica.
Come da ultimo ribadito da questà Corte “Nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo.”
Nei giudizi tributari relativi a periodi diversi, il giudicato esterno vincola soltanto rispetto a fatti costitutivi stabili o tendenzialmente permanenti comuni alle annualità; non vincola rispetto a elementi variabili nel tempo o alla valutazione delle prove svolta per un’altra annualità.
art. 111, comma 2, Cost.
Del resto, posto che un eventuale accoglimento dl un ricorso incidentale condizionato che abbia ad oggetto un’eccezione di giudicato renderebbe superfluo un riesame del merito in sede di rinvio, la decisione su tale ricorso si impone anche alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2.
La ragionevole durata del processo e l’economia processuale giustificano l’esame in Cassazione del ricorso incidentale condizionato che deduca un giudicato potenzialmente preclusivo del riesame del merito in sede di rinvio.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
In caso di integrale rigetto dell’impugnazione incidentale, ricorrendone i presupposti temporali e processuali, va dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- La collocazione di un immobile in un’area urbana o di espansione non esclude da sola l’obbligo di contribuzione consortile; il contributo può essere dovuto quando il fondo ricade nel perimetro di contribuenza e beneficia delle opere di bonifica.
- L’inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e in un piano di classifica approvato esonera il Consorzio dalla prova iniziale del beneficio diretto e specifico, che si presume; in assenza di contestazione specifica del piano, spetta al contribuente fornire prova contraria.
- Se il contribuente contesta specificamente il piano di classifica o la valutazione del beneficio, viene meno l’inversione dell’onere probatorio e il presupposto impositivo deve essere accertato secondo la regola ordinaria dell’art. 2697 c.c.
- Nel processo tributario relativo a periodi diversi, il giudicato esterno può vincolare soltanto sugli elementi costitutivi stabili o tendenzialmente permanenti comuni alle diverse annualità; non vincola sulle valutazioni probatorie o sugli elementi modificabili nel tempo.
- L’eccezione di giudicato esterno non richiede formule sacramentali, ma una manifestazione inequivoca della volontà di invocarne gli effetti; poiché può precludere l’esame del merito, non è una questione assorbita dalla decisione di merito che non la esamini.
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