Cassazione Civile, Ordinanza n. 21393/2026 del 23/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, con cui venivano recuperate a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, variazioni in diminuzione operate in dichiarazione su spese, imposte anticipate, proventi non tassabili e crediti d'imposta, ritenute dall'Ufficio non adeguatamente documentate. La CTP aveva annullato il recupero, salvo un rilievo già caduto in autotutela; la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia affermando, in sintesi, di condividere la decisione di primo grado e ritenendo non decisive le contestazioni sulla documentazione, anche se in parte in lingua inglese. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, formalmente rubricato come violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., deducendo in realtà che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sui motivi di appello e aveva reso una motivazione solo apparente, limitandosi a una conferma generica della sentenza di primo grado senza confrontarsi con le specifiche censure: mancanza di corrispondenza tra dati contabili e decreti di concessione, documenti riferiti ad annualità diverse, decreti privi di importi o indirizzati a soggetti diversi, assenza di documenti di raccordo, nonché inconferenza del richiamo al quadro RU e alla risoluzione ministeriale richiamata dai giudici di merito. La contribuente ha resistito eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso, anche per il regime della doppia conforme e per asserita carenza di specificità.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità, qualificando correttamente la doglianza come censura di motivazione apparente e non come mera richiesta di rivalutazione del merito. Nel merito ha accolto il ricorso, rilevando che la motivazione della CTR era solo apparente: il giudice di appello si era limitato a un richiamo generico alla sentenza di primo grado senza spiegare perché la documentazione contestata fosse effettivamente idonea o inconferente rispetto ai rilievi dell'Ufficio, così da non rendere percepibile il fondamento della decisione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame motivato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La censura dell'Agenzia è stata ricondotta, in sostanza, al vizio di motivazione apparente più che all'omessa pronuncia in senso stretto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente è sussumibile nel vizio processuale di cui al n. 4 ed è deducibile anche in ipotesi di doppia conforme.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di sindacare il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
La preclusione derivante dalla doppia conforme non impedisce il ricorso per cassazione per vizio di motivazione apparente, perché si tratta di vizio processuale riconducibile al n. 4 dell'art. 360 c.p.c.
art. 111, sesto comma, Cost.
La sentenza deve essere motivata; la motivazione apparente integra una violazione del minimo costituzionale di motivazione.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se manca o è solo apparente la motivazione.
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
Concorre a imporre un obbligo di motivazione effettiva e intellegibile.
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere la concisa esposizione dello svolgimento del processo e i motivi in fatto e in diritto della decisione.
art. 12 preleggi
Richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità è demandata al giudice di rinvio.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
In combinazione con l'art. 385 c.p.c. disciplina la regolazione delle spese nel giudizio tributario di rinvio.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice di appello fa propria la decisione di primo grado dopo una autonoma verifica critica delle censure mosse con l'impugnazione e rende percepibili, in modo chiaro ed esaustivo, le ragioni della conferma.
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, imponendo all'interprete di colmare con congetture i vuoti argomentativi.
- Nel regime della doppia conforme, la preclusione al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non impedisce la deduzione del vizio di motivazione apparente, che resta denunciabile come nullità processuale ex art. 360, n. 4, c.p.c.
- L'omessa pronuncia va distinta dalla motivazione insufficiente o apparente: la prima ricorre solo quando il giudice omette del tutto di decidere sul capo o sulla questione devoluta, mentre la seconda attiene a una decisione resa senza adeguato supporto argomentativo.
- Nel giudizio tributario, la sentenza che conferma l'accertamento o il rigetto dell'appello deve confrontarsi con le specifiche contestazioni dell'Ufficio o del contribuente e spiegare perché i documenti o gli elementi probatori siano rilevanti, irrilevanti o inconferenti; il mero richiamo alla decisione precedente non basta.
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