Cassazione Civile, Ordinanza n. 08443/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Un soggetto proponeva istanza di correzione di errore materiale e revocazione avverso un'ordinanza della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo precedente ricorso per regolamento di competenza. Sosteneva che la Corte avesse erroneamente qualificato il mezzo come regolamento di competenza, mentre egli avrebbe proposto regolamento per continenza ex art. 39, comma 2, c.p.c., e lamentava inoltre che la condanna alle spese e al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c. fosse stata pronunciata anche in favore del difensore della controparte, che a suo dire non sarebbe stato parte del procedimento perché non destinatario della notificazione del ricorso. Nel corso del procedimento, il difensore della controparte chiedeva a sua volta la correzione dell'ordinanza nella parte in cui non gli aveva attribuito la distrazione delle spese in qualità di difensore antistatario. La Corte affrontava quindi sia la richiesta di distrazione, sia l'ammissibilità dell'istanza di correzione/revocazione e la legittimazione del difensore a partecipare al procedimento di regolamento di competenza.
La decisione
La Corte ha accolto la richiesta del difensore della controparte limitatamente alla correzione del dispositivo, disponendo l'inserimento della formula di distrazione delle spese in suo favore quale antistatario. Ha invece dichiarato inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale/revocazione proposta dall'altro istante, ritenendo insussistente un errore materiale da emendare e infondata la tesi secondo cui il difensore della controparte non fosse legittimato a partecipare al procedimento di regolamento di competenza e a ottenere spese e condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. Non ha liquidato spese nel procedimento di correzione, richiamando la natura sostanzialmente amministrativa del rimedio, e ha escluso i presupposti per la responsabilità aggravata richiesta in memoria.
Norme richiamate
richiamato solo come riferimento alla tesi del ricorrente sul regolamento per continenza, senza accoglimento della sua qualificazione
è il rimedio speciale esperibile dalla parte patrocinata per contestare le circostanze rilevanti ai fini della distrazione delle spese
il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore
la revocazione è qualificata come mezzo di impugnazione
il ricorso per regolamento di competenza va notificato alle parti che non vi hanno aderito; queste possono poi depositare note scritte e documenti entro il termine previsto
richiamati come espressione del principio di partecipazione delle parti al giudizio di impugnazione e della disciplina dell'integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili e scindibili
la Corte richiama la condanna al risarcimento del danno da responsabilità aggravata come già pronunciata nell'ordinanza precedente, ma esclude nuovi presupposti per applicarla nel procedimento odierno
non si procede alla liquidazione delle spese nel procedimento di correzione perché non vi è una situazione di soccombenza in senso tecnico
art. 196 quater, comma 1, disp. att. c.p.c.
per i procedimenti civili pendenti in Cassazione il deposito di atti e nota di iscrizione a ruolo avviene esclusivamente in via telematica
art. 196 quater, comma 4, disp. att. c.p.c.
richiamato per i soli casi eccezionali di deroga al deposito telematico
art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149 del 2022
estende l'applicazione della disciplina del deposito telematico ai procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione
è il testo interpretato dalla Corte nel senso che, pur in difetto di notificazione ad alcune parti, queste possono comunque interloquire con memorie nel procedimento di regolamento di competenza
il ricorso va notificato entro trenta giorni alle parti non aderenti
consente alle parti interessate di depositare note scritte e documenti nel termine successivo
Massime di principio
- Nel procedimento di regolamento di competenza, l'istanza deve essere notificata alle parti che non vi abbiano aderito; tuttavia, la mancata notificazione non priva necessariamente tali parti della facoltà di partecipare al contraddittorio mediante memorie, nei limiti previsti dalla disciplina processuale.
- La parte non destinataria della notificazione del regolamento di competenza può comunque essere legittimata a interloquire e a conseguire la regolazione delle spese se il giudizio si definisce in senso a essa favorevole, purché il sistema processuale ne consenta la partecipazione al procedimento.
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore non integra un errore di giudizio, ma un errore emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali.
- L'errore materiale correggibile ricorre solo quando vi sia divergenza tra la volontà decisoria effettivamente formata e la sua esteriorizzazione nel provvedimento; non è invece configurabile quando si contesti il contenuto valutativo o la qualificazione giuridica della decisione.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali, per la sua natura sostanzialmente amministrativa, non è configurabile una soccombenza in senso tecnico e pertanto non si liquidano le spese di lite.
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