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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31785/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato la pena concordata in relazione a un delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 110 e 493-ter c.p. Il ricorso deduceva violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto pronunciare il proscioglimento immediato, e per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva indicato specifici elementi idonei a imporre una verifica positiva delle cause di non punibilità e che la doglianza sulla particolare tenuità del fatto non rientra tra i motivi consentiti nel ricorso contro sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato e generico il motivo sull'art. 129 c.p.p., perché la sentenza impugnata aveva espressamente escluso la sussistenza di cause di proscioglimento e il ricorrente non aveva indicato quali fossero le condizioni di immediato proscioglimento invocate. Ha inoltre escluso che il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto potesse essere dedotto in sede di impugnazione della sentenza di patteggiamento, trattandosi di valutazione incompatibile con il rito e comunque non rientrante nei motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base del rito di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 129 c.p.p.

    il giudice deve verificare l'eventuale sussistenza di cause di non punibilità o di proscioglimento immediato; una motivazione specifica è necessaria solo se dagli atti emergono concreti elementi in tal senso

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto è ritenuta incompatibile con il patteggiamento ai fini del proscioglimento immediato e richiede un apprezzamento di merito

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi consentiti dalla legge

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità, con ordinanza

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità totale comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende

  • artt. 81 cpv., 110 e 493-ter c.p.

    norme incriminatrici del fatto oggetto del patteggiamento

  • Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

    richiamata in tema di condanna alla sanzione pecuniaria per inammissibilità per colpa

Massime di principio

  • Nel rito di applicazione della pena su richiesta, la sentenza è censurabile in cassazione solo per i motivi espressamente consentiti dalla legge; non è ammissibile introdurre censure estranee al perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • In tema di art. 129 c.p.p., la motivazione del giudice può essere anche implicita, quando dagli atti non emergano elementi concreti che impongano una pronuncia immediata di proscioglimento; una motivazione specifica è necessaria solo in presenza di puntuali dati difensivi o processuali rilevanti.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è una causa di proscioglimento immediato assimilabile alle ipotesi dell'art. 129 c.p.p. e, nel patteggiamento, non può essere fatta valere come motivo di ricorso se richiede un apprezzamento di merito incompatibile con il rito.
  • La genericità della doglianza comporta l'inammissibilità del motivo quando il ricorrente non indichi quali specifiche condizioni di proscioglimento avrebbe dovuto rilevare il giudice.
  • L'inammissibilità totale del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se dovuta per colpa, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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