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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33841/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari disposti dal GIP di Avellino. Il ricorrente contestava: (1) la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 51 c.p. (principio "nemo tenetur se detegere") rispetto alla presunta falsità ideologica di relazioni di servizio; (2) la sussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), ritenute non attuali e non concrete in ragione del tempo trascorso, dell'incensuratezza e dell'acquisizione di elementi di prova favorevoli al ricorrente.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto insussistente la scriminante dell'art. 51 c.p. rispetto ai reati di falso in atto pubblico, richiamando costante giurisprudenza secondo la quale la finalità probatoria dell'atto pubblico non può essere sacrificata all'interesse del singolo ad evitare l'autoincriminazione. Inoltre, l'iscrizione nel registro degli indagati prima della redazione della relazione non era idonea a configurare una coercizione tale da far valere il "nemo tenetur", anche perché non risultava alcuna informazione di garanzia o interrogatorio che avesse reso consapevole il ricorrente di una procedura penale in corso. Quanto al motivo sulle esigenze cautelari, è stato ritenuto generico/inammissibile; la Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sull'apprezzamento di merito svolto dal giudice delle misure e dal tribunale del riesame, condividendo la valutazione circa attualità del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio, alla luce della gravità delle condotte e della capacità dimostrata di alterare il materiale probatorio. Segue condanna alle spese ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 51 c.p.

    La scriminante dell'esercizio di un diritto/il principio "nemo tenetur se detegere" è ritenuta non applicabile ai reati di falso in atto pubblico: l'interesse probatorio dell'atto pubblico prevale sull'interesse del singolo a non autoincriminarsi, salvo casi eccezionali ormai ritenuti isolati.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato quale criterio per valutare le esigenze cautelari; il ricorso che contesta la sussistenza delle esigenze cautelari è stato ritenuto generico e inammissibile, e la valutazione concreta delle esigenze è rimessa al giudice del merito (GIP/tribunale del riesame).

  • art. 479 c.p.

    Riferimento alla fattispecie di falso in atto pubblico: la Corte conferma che chi redige atti pubblici attestando il falso non può giustificarsi con il diritto di non autoincriminarsi.

  • art. 476 c.p.

    Collegata alle ipotesi di falsità materiale e rilevante nel quadro delle condotte false contestate ai pubblici ufficiali.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per il concorso di persone nel reato: il comportamento collettivo nella redazione di versioni concordate delle relazioni è stato valorizzato come elemento indiziario.

  • art. 616 c.p.p.

    Usata per la condanna alle spese del procedimento di cassazione a carico del ricorrente.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per confutare la tesi difensiva: il diritto a non autoincriminarsi previsto dall'art. 6 CEDU opera nell'ambito del procedimento penale già avviato e tutela contro coercizioni abusive, ma non estende automaticamente efficacia scriminante alla commissione di un reato (falso in atto pubblico) nella fase di redazione dell'atto.

Massime di principio

  • La scriminante "nemo tenetur se detegere" difficilmente opera per i reati di falso in atto pubblico commessi da pubblici ufficiali: la validità probatoria dell'atto pubblico prevale sull'interesse individuale a non autoincriminarsi.
  • La semplice iscrizione nel registro degli indagati non equivale automaticamente a una coercizione tale da giustificare comportamenti scriminati; è rilevante che l'indagato sia stato posto in condizione di consapevolezza tramite atti formali (es. informazione di garanzia, interrogatorio).
  • Il giudice di legittimità non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice del merito in ordine alla valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari; il controllo è limitato alla verifica di legittimità, coerenza e mancanza di illogicità della motivazione.
  • Per contrastare efficacemente misure cautelari occorre proporre argomentazioni concrete e specifiche (mutamento delle circostanze, prova dell'inesistenza del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio), non deduzioni generiche.
  • Nei casi di contestazioni di falsità di atti pubblici è elevato il rischio di misure cautelari a tutela dell'integrità probatoria: il comportamento di concordare versioni tra colleghi è elemento che può aggravare la valutazione cautelare.
  • Prassi consigliata: se si è destinatari di indagini, chiedere tempestivamente assistenza legale, evitare redazioni autonome di versioni potenzialmente false e, se richiesto, rendere dichiarazioni solo dopo aver ricevuto adeguata informazione sui diritti e, se del caso, la presenza del difensore.

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