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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24029/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa ai 214 giorni di arresti domiciliari a partire dal 12/03/2008 in un procedimento per concorso in importazione, detenzione e commercio di circa 500 grammi di eroina (art.110 c.p., artt.73 e 80, co.2, DPR 309/1990). La ricorrente lamentava manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione (art.606, co.1, lett. e) c.p.p.) in relazione all'art.314 c.p.p., sostenendo che le intercettazioni e le circostanze non dimostravano la consapevolezza o la connivenza con il figlio; inoltre evidenziava che l'assoluzione nel giudizio di cognizione era basata sull'identico materiale indiziario e quindi avrebbe dovuto escludere la colpa grave ostativa alla riparazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha chiarito la distinzione tra ingiustizia formale e sostanziale: nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione (art.314 c.p.p.) non rilevano le questioni sulle esigenze cautelari e non è decisivo che il giudice della cautela e il giudice della cognizione abbiano valutato in modo diverso lo stesso materiale indiziario. La Corte ha ritenuto che la valutazione della Corte territoriale sulla sussistenza di una condotta connivente o comunque gravemente colposa della Durra fosse congrua, osservando che anche il giudice di merito aveva parlato di connivenza e che le risposte mendaci o reticenti rese dalla ricorrente avevano rafforzato il convincimento circa la sua complicità. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali (art.616 c.p.p.); non è stata disposta rifusione delle spese a carico del Ministero per genericità della memoria difensiva.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Motivazione del motivo di cassazione per manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza di motivazione nelle decisioni di merito

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Regola la riparazione per ingiusta detenzione; consente il riconoscimento del diritto salvo il caso di colpa grave del detenuto (ostativa alla riparazione) e distingue tra ingiustizia formale e ingiustizia sostanziale

  • art. 192, comma 2 cod. proc. pen.

    Disciplina la prova per indizi nel giudizio di cognizione; la Corte sottolinea che il concetto di prova indiziaria non coincide con la "gravità indiziaria" richiesta per l'adozione di misure cautelari

  • artt. 273-280 cod. proc. pen.

    Norme sulle condizioni di applicabilità delle misure cautelari; rilevanti per ipotesi di ingiustizia formale ma non determinanti nel giudizio di riparazione per ingiustizia sostanziale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese processuali; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, artt.73 e 80, comma 2; art.110 cod. pen.

    Norme relative ai reati per cui la ricorrente era indiziata (traffico di stupefacenti e concorso); indicate nel capo di imputazione anche se, nel merito, è intervenuta assoluzione

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione (art.314 c.p.p.) la valutazione centrale è il raffronto tra la gravità indiziaria che giustificò la misura cautelare e l'esito dell'istruttoria di merito; non assumono rilievo le esigenze cautelari poste a fondamento della misura
  • La gravità indiziaria ai fini dell'adozione di una misura cautelare è un concetto diverso e meno stringente rispetto alla prova richiesta nel giudizio di cognizione; divergenze tra le valutazioni dei due giudici sono possibili e non automaticamente a favore del richiedente la riparazione
  • La condotta di "connivenza" o la presenza di grave negligenza (colpa grave) possono essere ostative al riconoscimento della riparazione: la mera presenza passiva non basta, ma la passività che rafforza il proposito criminoso o che denota grave negligenza può escludere il diritto al risarcimento
  • Dichiarazioni mendaci o reticenti del soggetto sottoposto a misura, se ritenute idonee a rafforzare il convincimento del giudice circa la complicità, possono influire negativamente sulla richiesta di riparazione
  • In sede di cassazione il ricorso che propone una semplice lettura alternativa dei fatti, senza confutare analiticamente le argomentazioni di merito, è destinato a essere rigettato

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