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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40351/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi: (1) mancata concessione dell'attenuante comune ex art. 62, n. 6 c.p., poiché l'imputato avrebbe tentato volontariamente una concreta forma di ristoro verso la persona offesa mediante deposito di assegno circolare presso l'Ufficio UNEP; la consegna non è avvenuta per l'irreperibilità della vittima; (2) carenza di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'attenuante comune ex art. 62, n. 4 c.p. (tenuità del danno).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere formulato con motivi generici e comunque manifestamente infondati. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente valutato i fatti: il deposito dell'assegno non ha prodotto effettivo ristoro per l'irreperibilità della vittima, sicché l'attenuante ex art. 62, n. 6 non era operativa; tuttavia la Corte di merito ha riconosciuto la "seria volontà di risarcire" e ha già motivato la concessione delle circostanze ex art. 62-bis c.p. Quanto all'attenuante ex art. 62, n. 4 c.p., la Corte d'appello ha correttamente considerato il danno complessivo, inclusi i più gravi effetti fisici e morali dell'aggressione, non potendo ritenere la tenuità del danno. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • codice penale, art. 110

    Regola la partecipazione al reato; qui citato come riferimento all'imputazione per concorso nel reato di rapina.

  • codice penale, art. 628

    Norma che configura il reato di rapina contestato all'imputato; la sua pluralità offensiva giustifica un'apprezzamento esteso del danno subito dalla vittima.

  • codice penale, art. 62, n. 6

    Attenuante per chi "ha proceduto volontariamente a tentare concreta forma di ristoro"; la Corte ha ritenuto che l'assenza di effettivo conseguimento dell'effetto risarcitorio per irreperibilità della vittima impedisca l'operatività della fattispecie, pur riconoscendo la volontà di risarcire.

  • codice penale, art. 62, n. 4

    Attenuante per la particolare tenuità del danno; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui per reati contro il patrimonio va valutato il danno complessivo (anche fisico e morale), non solo il valore economico dell'oggetto sottratto.

  • codice penale, art. 62-bis

    Circostanze attenuanti generiche; i giudici di merito le hanno concesse riconoscendo il comportamento concreto dell'imputato nel tentativo di risarcire, assorbendo in tal modo parte della valutazione premiale.

  • codice di procedura penale, art. 173 disp. att.

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma sulla riformulazione dei motivi in Cassazione; nel caso il ricorso è stato riassunto nei termini previsti ma i motivi sono risultati generici.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    art. 23, comma 8, d.l. 137/2020

    Disposizione applicata per procedere con trattazione scritta del ricorso; richiamata quale norma processuale applicabile.

  • decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 94, comma 2

    art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022

    Richiamata come norma di raccordo per l'applicazione delle regole processuali sulla trattazione scritta.

  • decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, art. 11, comma 7 (conv. legge 23 febbraio 2024, n. 18)

    art. 11, comma 7, d.l. 215/2023

    Ulteriore riferimento normativo sulla disciplina processuale e sulle modifiche procedurali richiamate nella trattazione scritta.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzioni pecuniarie per ricorsi infondati; applicata per liquidare le spese e disporre il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il tentativo di risarcire la vittima tramite depositi o assegni che non raggiungono l'effetto risarcitorio a causa dell'irreperibilità del danneggiato difficilmente legittima l'operatività dell'attenuante speciale ex art. 62, n. 6 c.p.; tale attività può comunque essere considerata ai fini dell'applicazione di circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis).
  • Per i reati come la rapina (art. 628 c.p.) la valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. richiede una valutazione complessiva del danno subito (patrimoniale, fisico, morale e della libertà); il basso valore economico dell'oggetto sottratto è insufficiente da solo a fondare l'attenuante.
  • Le decisioni di merito che motivano sul complesso del danno e sulle circostanze del fatto non sono facilmente censurabili in Cassazione se la critica in appello è generica e non affronta nel merito il nucleo argomentativo della sentenza impugnata.
  • I ricorsi per cassazione devono essere specifici e confrontarsi in modo puntuale con le ragioni di fatto e diritto esposte dalla sentenza impugnata; motivi generici o non autonomamente dimostrati sono destinati all'inammissibilità.
  • L'ordinamento prevede sanzioni per impugnazioni infondate o colpose (art. 616 c.p.p.); valutare il rischio di condanna alle spese e di sanzione pecuniaria prima di proporre ricorso.

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