Cassazione Penale, Sentenza n. 40351/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: (1) mancata concessione dell'attenuante comune ex art. 62, n. 6 c.p., poiché l'imputato avrebbe tentato volontariamente una concreta forma di ristoro verso la persona offesa mediante deposito di assegno circolare presso l'Ufficio UNEP; la consegna non è avvenuta per l'irreperibilità della vittima; (2) carenza di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'attenuante comune ex art. 62, n. 4 c.p. (tenuità del danno).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere formulato con motivi generici e comunque manifestamente infondati. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente valutato i fatti: il deposito dell'assegno non ha prodotto effettivo ristoro per l'irreperibilità della vittima, sicché l'attenuante ex art. 62, n. 6 non era operativa; tuttavia la Corte di merito ha riconosciuto la "seria volontà di risarcire" e ha già motivato la concessione delle circostanze ex art. 62-bis c.p. Quanto all'attenuante ex art. 62, n. 4 c.p., la Corte d'appello ha correttamente considerato il danno complessivo, inclusi i più gravi effetti fisici e morali dell'aggressione, non potendo ritenere la tenuità del danno. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola la partecipazione al reato; qui citato come riferimento all'imputazione per concorso nel reato di rapina.
Norma che configura il reato di rapina contestato all'imputato; la sua pluralità offensiva giustifica un'apprezzamento esteso del danno subito dalla vittima.
Attenuante per chi "ha proceduto volontariamente a tentare concreta forma di ristoro"; la Corte ha ritenuto che l'assenza di effettivo conseguimento dell'effetto risarcitorio per irreperibilità della vittima impedisca l'operatività della fattispecie, pur riconoscendo la volontà di risarcire.
Attenuante per la particolare tenuità del danno; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui per reati contro il patrimonio va valutato il danno complessivo (anche fisico e morale), non solo il valore economico dell'oggetto sottratto.
Circostanze attenuanti generiche; i giudici di merito le hanno concesse riconoscendo il comportamento concreto dell'imputato nel tentativo di risarcire, assorbendo in tal modo parte della valutazione premiale.
codice di procedura penale, art. 173 disp. att.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma sulla riformulazione dei motivi in Cassazione; nel caso il ricorso è stato riassunto nei termini previsti ma i motivi sono risultati generici.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020
Disposizione applicata per procedere con trattazione scritta del ricorso; richiamata quale norma processuale applicabile.
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 94, comma 2
art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022
Richiamata come norma di raccordo per l'applicazione delle regole processuali sulla trattazione scritta.
decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, art. 11, comma 7 (conv. legge 23 febbraio 2024, n. 18)
art. 11, comma 7, d.l. 215/2023
Ulteriore riferimento normativo sulla disciplina processuale e sulle modifiche procedurali richiamate nella trattazione scritta.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzioni pecuniarie per ricorsi infondati; applicata per liquidare le spese e disporre il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il tentativo di risarcire la vittima tramite depositi o assegni che non raggiungono l'effetto risarcitorio a causa dell'irreperibilità del danneggiato difficilmente legittima l'operatività dell'attenuante speciale ex art. 62, n. 6 c.p.; tale attività può comunque essere considerata ai fini dell'applicazione di circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis).
- Per i reati come la rapina (art. 628 c.p.) la valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. richiede una valutazione complessiva del danno subito (patrimoniale, fisico, morale e della libertà); il basso valore economico dell'oggetto sottratto è insufficiente da solo a fondare l'attenuante.
- Le decisioni di merito che motivano sul complesso del danno e sulle circostanze del fatto non sono facilmente censurabili in Cassazione se la critica in appello è generica e non affronta nel merito il nucleo argomentativo della sentenza impugnata.
- I ricorsi per cassazione devono essere specifici e confrontarsi in modo puntuale con le ragioni di fatto e diritto esposte dalla sentenza impugnata; motivi generici o non autonomamente dimostrati sono destinati all'inammissibilità.
- L'ordinamento prevede sanzioni per impugnazioni infondate o colpose (art. 616 c.p.p.); valutare il rischio di condanna alle spese e di sanzione pecuniaria prima di proporre ricorso.
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