Cassazione Penale, Sentenza n. 15448/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. e richiamando la giurisprudenza costituzionale (sentenza Corte cost. 13/06/2000, n. 186), la Corte ha altresi disposto il pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 02/12/2021 che li aveva dichiarati colpevoli della contravvenzione richiamata dagli artt. 110 cod. pen., 40, commi 1 e 2, lett. a), L. 28 luglio 2016, n. 154. Con il ricorso chiedevano l'assoluzione ovvero, in subordine, l'esclusione della punibilita per particolare tenuita del fatto, il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione della pena. I motivi dell'impugnazione sono stati però ritenuti inammissibili per ragioni formali: i difensori che hanno sottoscritto i ricorsi non erano iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, requisito previsto dall'art. 613 cod. proc. pen.; inoltre la sentenza impugnata aveva applicato la sola pena dell'ammenda, fattispecie per la quale l'appello e inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., ma tale circostanza non ha sanato la mancanza della prescritta iscrizione nel registro speciale.
Norme richiamate
artt. 110 cod. pen.; art. 40, commi 1 e 2, lett. a), L. 28 luglio 2016, n. 154
Norme sostanziali richiamate per definire la contravvenzione oggetto del procedimento di primo grado; la sentenza di primo grado ha ritenuto integrata la fattispecie di reato richiamata.
Stabilisce l'obbligo che l'atto di impugnazione sia sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancata iscrizione determina l'inammissibilita del ricorso per cassazione.
Prevede l'inappellabilita delle sentenze di condanna per le quali e stata applicata la sola pena dell'ammenda; tale regola non evita pero l'inammissibilita derivante dalla mancata iscrizione del difensore nell'albo speciale.
Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilita dell'impugnazione, tra cui l'onere delle spese del procedimento e l'obbligo del versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per la valutazione della responsabilita della parte nella determinazione della causa di inammissibilita; la Corte ha ritenuto che, in mancanza di elementi che escludano la colpa della parte nell'origine della causa di inammissibilita, si debbano applicare le conseguenze previste dall'art. 616 cod. proc. pen.
Massime di principio
- Per proporre ricorso per cassazione e necessario che l'atto sia sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 613 c.p.p.; la mancata iscrizione determina inammissibilita del ricorso.
- La presentazione di un atto come appello contro una sentenza che ha inflitto la sola ammenda e priva di effetto perche l'appello e inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3; la conversione dell'appello in ricorso per cassazione non sana pero l'assenza dei requisiti formali richiesti per la cassazione (quali la sottoscrizione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale).
- In caso di inammissibilita per ragioni formali possono essere comunque applicate le sanzioni processuali previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi chiari che escludano la colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilita.
- Per evitare l'inammissibilita e le relative sanzioni, occorre verificare preliminarmente la possibilita di impugnazione del provvedimento (es. controllare se la decisione e impugnabile) e assicurarsi che il difensore nominato possieda i requisiti formali per il tipo di impugnazione prescelto.
- Se vi e incertezza sulla procedura corretta per impugnare (appello vs ricorso per cassazione), e consigliabile ottenere consulenza specializzata e provvedere per tempo alla iscrizione nel registro o al mandato di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15436/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15437/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15439/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15440/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15442/2023 del 13/04/2023
- Sentenza penale · 13 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15443/2023 del 13/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →