Cassazione Penale, Sentenza n. 32785/2024 del 21/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli per tre motivi: 1) errata esclusione dell'applicazione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 (fatto di lieve entita') sostenendo che i quantitativi rientravano nelle soglie di minima offensivita' e che la Corte si era basata sul peso lordo e su elementi quali videosorveglianza senza valutare compiutamente tutti gli indici; 2) mancata esclusione o motivazione sulla recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 4 (vizio di motivazione); 3) vizio di motivazione relativo al trattamento sanzionatorio complessivo.
La decisione
La Corte di legittimita' ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, confermando che la Corte territoriale ha valutato correttamente, oltre ai quantitativi, fattori quali presenza di telecamere, materiale per il confezionamento, diversita' delle sostanze e modalita' di cessione non rudimentali, elementi che escludono la minima offensivita'. Ha accolto il secondo motivo: la Corte territoriale ha omesso di motivare la decisione sulla recidiva, pertanto la sentenza e' stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio (punto relativo alla recidiva) e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio su quel punto. Il terzo motivo e' rimasto assorbito. In definitiva il ricorso e' stato rigettato nel resto; la Suprema Corte ha disposto annullamento parziale e rinvio. (Decisione del 6 giugno 2024).
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 309/1990 (comma 5)
La norma sulla 'fatto di lieve entita'' richiede valutazione complessiva di parametri qualitativi, quantitativi, mezzi, modalita' e circostanze; se uno degli indici risulta negativamente determinante, gli altri non incidono. Qui la Corte ha ritenuto che gli indici complessivi escludevano la minima offensivita'.
art. 99 cod. pen. (recidiva), comma 4
La presenza o esclusione della recidiva costituisce elemento che il giudice deve esaminare e motivare; l'omessa motivazione sulla recidiva comporta annullamento della decisione su quel punto e necessita nuovo esame.
art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)
La Corte territoriale ha dato conto di aver applicato i parametri di cui all'art. 133 c.p. nel determinare il trattamento sanzionatorio; tuttavia la motivazione sul trattamento e' stata annullata nella parte relativa alla recidiva per omessa argomentazione.
art. 2 D.L. n. 146/2013 (convertito)
Richiamato nel quadro giurisprudenziale relativo alla definizione dei criteri per il riconoscimento del fatto di lieve entita' ex art. 73 DPR 309/90; conferma l'approccio interpretativo che richiede valutazione complessiva degli indici.
Giurisprudenza: Sez. 3 n. 23945 del 29/04/2014 (rv. 263651)
Principio espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui la rilevanza per la fattispecie di lieve entita' va valutata complessivamente e che l'assorbimento negativo di un indice puo' precludere l'efficacia degli altri.
Massime di principio
- Per il riconoscimento della fattispecie di lieve entita' ex art. 73, comma 5 DPR 309/90 non basta il mero riscontro quantitativo: il giudice deve valutare complessivamente qualitativi, quantitativi, mezzi, modalita' e circostanze; la presenza di telecamere, materiale da confezionamento o diverse tipologie di stupefacente indica generalmente una attivita' di spaccio non rudimentale.
- La recidiva (art. 99 c.p.) va sempre espressamente esaminata e motivata: l'omessa o insufficiente motivazione su questo punto determina annullamento limitato alla questione della recidiva e rinvio per nuovo esame.
- In sede di appello la Corte deve confrontarsi puntualmente con le censure e motivare in relazione ai singoli profili impugnati; omissioni motivate possono determinare l'annullamento parziale della sentenza.
- Nelle difese penali contro contestazioni per droga e per ottenere il riconoscimento del fatto di lieve entita', conviene articolare argomentazioni su tutti gli indici legali (non solo sul peso) e contestare specificamente elementi che denotano modalita' commerciali (videosorveglianza, confezionamento, varietà delle sostanze).
- Quando si contesta l'applicazione o l'aumento per recidiva, chiedere al giudice motivazione esplicita su come i precedenti sono stati valutati ai fini dell'art. 99; in mancanza di motivo formale e specifico e' possibile ottenere annullamento parziale e rinvio.
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