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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30810/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato nei due gradi di merito per reati in materia di sicurezza sul lavoro commessi il 3 dicembre 2018, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: la mancata declaratoria di prescrizione dei reati. La censura si fondava sull'assunto che il termine prescrizionale fosse già decorso alla data della sentenza d'appello. La Corte ha però rilevato che, alla luce della disciplina applicabile alla sospensione del corso della prescrizione ex art. 159 c.p. come interpretata dalle Sezioni Unite, al caso andava aggiunto il periodo di sospensione di un anno e sei mesi, sicché il termine quinquennale non era decorso né al momento della sentenza impugnata né alla data della decisione di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha affermato che i reati non erano prescritti alla data della sentenza d'appello perché, per i fatti commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017, si applica la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. nel testo allora vigente. Ha inoltre precisato che la prescrizione non era maturata neppure al momento della decisione di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, senza applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in ragione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 159 c.p.

    la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017

    La sospensione del corso della prescrizione prevista dal testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza di tale disciplina, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; non è stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi successive.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento ma non anche quello del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, la regola generale è la condanna alle spese processuali; la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende non si applica quando risulti che la parte non abbia proposto il ricorso per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • legge n. 103 del 2017

    testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017

    La disciplina da essa introdotta in materia di sospensione della prescrizione resta applicabile ai reati commessi durante il suo periodo di vigenza.

  • legge n. 3 del 2019

    non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019

    Non ha effetto retroattivo tale da eliminare la disciplina della sospensione della prescrizione per i fatti commessi nel periodo precedente.

  • legge n. 134 del 2021

    prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi

    Ha ridefinito il sistema della prescrizione per i reati commessi dall'1 gennaio 2020, senza incidere retroattivamente sui fatti commessi nel periodo 2017-2019.

  • sentenza Sezioni Unite n. 20989 del 12 dicembre 2024

    la disciplina della sospensione del corso della prescrizione ... si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa

    Ha chiarito il regime intertemporale della sospensione della prescrizione e la sua applicabilità ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.

  • sentenza Corte costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000

    sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    Consente di escludere la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando l'inammissibilità del ricorso non sia imputabile a colpa della parte.

Massime di principio

  • La disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di sua vigenza, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, e non viene travolta retroattivamente dalle successive modifiche normative.
  • Per i reati commessi dal 1 gennaio 2020 opera il diverso assetto della prescrizione introdotto dalla legge n. 134 del 2021; per i fatti antecedenti continua a rilevare il regime intertemporale secondo la data di commissione del reato.
  • Ai fini della verifica della prescrizione occorre sommare al termine base i periodi di sospensione applicabili secondo la disciplina intertemporale corretta; se, anche così, il termine non è decorso, il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese è automatica, mentre la somma in favore della Cassa delle ammende può essere esclusa se la parte non ha versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPrescrizione del reato
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

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