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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47610/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito per: 1) errata qualificazione dei fatti come rapina (censura sulla mancanza del 'profitto' perché i telefoni sarebbero stati distrutti/dispersi); 2) carenza di motivazione e vizio logico sulla sussistenza del reato di atti persecutori (art. 612-bis); 3) omissione dell'attivazione della procedura di cui all'art. 545-bis c.p.p. per le sanzioni sostitutive; 4) mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità e questione di costituzionalità dell'art. 628 c.p.; 5) nullità per difetto di motivazione sul capo D.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le doglianze: ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come rapina perché il 'profitto' comprende anche il vantaggio non patrimoniale consistente nell'autonoma signoria sulla cosa al momento della sottrazione; ha confermato la sussistenza degli atti persecutori sulla base di una condotta abituale e idonea a provocare grave stato d'ansia e modifica di abitudini; ha escluso nullità per omissione dell'avviso ex art. 545-bis ritenendo che il difensore non aveva sollecitato le misure alternative in primo grado e che il giudice ha discrezionalità; ha osservato che la Corte Costituzionale (sent. n.86/2024) ha introdotto l'attenuante della lieve entità per l'art. 628 c.p. ma, alla luce degli elementi di fatto, tale attenuante non è applicabile nel caso concreto; ha giudicato infondate le censure sulla motivazione del capo D. Conseguenza: confermata la condanna di L.V. per atti persecutori, lesioni aggravate e rapina; ricorso rigettato; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8

    Consente la trattazione con contraddittorio cartolare; la Corte ha rilevato il deposito tardivo della memoria difensiva e si è ritenuta esente dall'esaminarla

  • art. 628 cod. pen. (rapina)

    La nozione di 'profitto' ai fini della rapina abbraccia anche vantaggi non patrimoniali collegati all'autonoma signoria sulla res al momento della sottrazione; la distruzione o dispersione successiva non esclude la consumazione della rapina se lo spossessamento aveva la funzione di esercitare dominio sulla cosa

  • art. 612-bis cod. pen. (atti persecutori)

    Richiede condotte reiterate e idonee a cagionare grave e perdurante stato d'ansia, modificazione delle abitudini di vita o fondato timore per la propria incolumità: tali elementi sono stati ritenuti provati nella relazione di coppia descritta

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Regola le sanzioni sostitutive per pene detentive brevi; il giudice ha discrezionalità e l'omessa formulazione dell'avviso non comporta automaticamente nullità quando la difesa non abbia tempestivamente richiesto la misura in primo grado

  • Corte Costituzionale, sent. n. 86/2024

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 c.p. nella parte che non prevedeva la diminuzione di pena per i casi di lieve entità, introducendo la possibilità di applicare la diminuente mutuata dall'art. 311 c.p.

  • art. 311 cod. pen. (criteri della lieve entità)

    Indica i parametri per valutare la lieve entità: natura, specie, mezzi, modalità, circostanze, esiguità del profitto, modestia dell'offesa; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto tali requisiti non sussistessero

  • art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di decidere senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; applicato per rigettare il ricorso senza rinvio

Massime di principio

  • Per il reato di rapina il cosiddetto 'profitto' non è limitato al vantaggio patrimoniale: l'autonoma signoria sulla cosa al momento della sottrazione è sufficiente a integrare l'elemento soggettivo
  • La distruzione o dispersione successiva della cosa sottratta non cancella automaticamente la rapina se lo spossessamento aveva la finalità di appropriazione o di prevaricazione (es. controllo/ritorsione)
  • Per gli atti persecutori è necessario valutare l'abitualità e l'idoneità delle condotte a provocare un grave e perdurante stato d'ansia o la modifica delle abitudini di vita: elementi probatori chiari e coerenti della vittima sono decisivi
  • L'omissione dell'avviso ex art. 545-bis non determina sempre nullità: il difensore deve sollecitare in primo grado l'esercizio dei poteri sostitutivi, e il giudice ha margine discrezionale
  • La recente pronuncia costituzionale che introduce la diminuente della lieve entità per la rapina può ammortizzare la pena solo se la condotta e l'evento risultano di lesività davvero minima secondo i parametri consolidati
  • La Cassazione può decidere senza rinvio quando i fatti sono già accertati e non sono necessari ulteriori accertamenti di merito

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