Cassazione Penale, Sentenza n. 47610/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito per: 1) errata qualificazione dei fatti come rapina (censura sulla mancanza del 'profitto' perché i telefoni sarebbero stati distrutti/dispersi); 2) carenza di motivazione e vizio logico sulla sussistenza del reato di atti persecutori (art. 612-bis); 3) omissione dell'attivazione della procedura di cui all'art. 545-bis c.p.p. per le sanzioni sostitutive; 4) mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità e questione di costituzionalità dell'art. 628 c.p.; 5) nullità per difetto di motivazione sul capo D.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le doglianze: ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come rapina perché il 'profitto' comprende anche il vantaggio non patrimoniale consistente nell'autonoma signoria sulla cosa al momento della sottrazione; ha confermato la sussistenza degli atti persecutori sulla base di una condotta abituale e idonea a provocare grave stato d'ansia e modifica di abitudini; ha escluso nullità per omissione dell'avviso ex art. 545-bis ritenendo che il difensore non aveva sollecitato le misure alternative in primo grado e che il giudice ha discrezionalità; ha osservato che la Corte Costituzionale (sent. n.86/2024) ha introdotto l'attenuante della lieve entità per l'art. 628 c.p. ma, alla luce degli elementi di fatto, tale attenuante non è applicabile nel caso concreto; ha giudicato infondate le censure sulla motivazione del capo D. Conseguenza: confermata la condanna di L.V. per atti persecutori, lesioni aggravate e rapina; ricorso rigettato; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8
Consente la trattazione con contraddittorio cartolare; la Corte ha rilevato il deposito tardivo della memoria difensiva e si è ritenuta esente dall'esaminarla
La nozione di 'profitto' ai fini della rapina abbraccia anche vantaggi non patrimoniali collegati all'autonoma signoria sulla res al momento della sottrazione; la distruzione o dispersione successiva non esclude la consumazione della rapina se lo spossessamento aveva la funzione di esercitare dominio sulla cosa
art. 612-bis cod. pen. (atti persecutori)
Richiede condotte reiterate e idonee a cagionare grave e perdurante stato d'ansia, modificazione delle abitudini di vita o fondato timore per la propria incolumità: tali elementi sono stati ritenuti provati nella relazione di coppia descritta
Regola le sanzioni sostitutive per pene detentive brevi; il giudice ha discrezionalità e l'omessa formulazione dell'avviso non comporta automaticamente nullità quando la difesa non abbia tempestivamente richiesto la misura in primo grado
Corte Costituzionale, sent. n. 86/2024
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 c.p. nella parte che non prevedeva la diminuzione di pena per i casi di lieve entità, introducendo la possibilità di applicare la diminuente mutuata dall'art. 311 c.p.
art. 311 cod. pen. (criteri della lieve entità)
Indica i parametri per valutare la lieve entità: natura, specie, mezzi, modalità, circostanze, esiguità del profitto, modestia dell'offesa; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto tali requisiti non sussistessero
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di decidere senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; applicato per rigettare il ricorso senza rinvio
Massime di principio
- Per il reato di rapina il cosiddetto 'profitto' non è limitato al vantaggio patrimoniale: l'autonoma signoria sulla cosa al momento della sottrazione è sufficiente a integrare l'elemento soggettivo
- La distruzione o dispersione successiva della cosa sottratta non cancella automaticamente la rapina se lo spossessamento aveva la finalità di appropriazione o di prevaricazione (es. controllo/ritorsione)
- Per gli atti persecutori è necessario valutare l'abitualità e l'idoneità delle condotte a provocare un grave e perdurante stato d'ansia o la modifica delle abitudini di vita: elementi probatori chiari e coerenti della vittima sono decisivi
- L'omissione dell'avviso ex art. 545-bis non determina sempre nullità: il difensore deve sollecitare in primo grado l'esercizio dei poteri sostitutivi, e il giudice ha margine discrezionale
- La recente pronuncia costituzionale che introduce la diminuente della lieve entità per la rapina può ammortizzare la pena solo se la condotta e l'evento risultano di lesività davvero minima secondo i parametri consolidati
- La Cassazione può decidere senza rinvio quando i fatti sono già accertati e non sono necessari ulteriori accertamenti di merito
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