Cassazione Penale, Ordinanza n. 35188/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 3 aprile 2025 resa all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputata alla pena di 150 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 679 c.p. Il difensore propose appello il 18 aprile 2025; poiché la sentenza aveva applicato la sola pena dell’ammenda, l’impugnazione fu riqualificata dal giudice di merito come ricorso per cassazione. La Corte ha rilevato che il difensore non era iscritto all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Dal testo non risultano ulteriori motivi di impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché presentato da un difensore privo della necessaria abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 613 c.p.p. La conversione dell’appello in ricorso per cassazione non sana il difetto originario di legittimazione: il principio di conversione dell’impugnazione opera secondo criteri oggettivi e non consente di derogare ai requisiti formali e sostanziali propri del mezzo di impugnazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
sentenza del 3.4.2025, il G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata ha condannato Caterina Carpentieri, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di 150 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 679 cod. pen.
La disposizione individua il reato per il quale era stata pronunciata la condanna di primo grado; la Corte non esamina nel merito la responsabilità.
Il ricorso, così qualificato dal giudice di merito, risulta presentato da difensore non legittimato, in quanto non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione, come previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto da un difensore non iscritto all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione.
È stato affermato, infatti, che sull'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, non può influire il principio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione, espresso dall'art. 568 cod. proc. pen.: la conversione si realizza sulla base di criteri oggettivi e il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame.
La conversione o riqualificazione dell’impugnazione secondo criteri oggettivi non sana l’inammissibilità derivante dalla mancanza dei requisiti richiesti per proporre il mezzo di impugnazione.
Massime di principio
- La conversione di un’impugnazione in un diverso mezzo di gravame non consente di superare i requisiti formali e sostanziali prescritti per quest’ultimo; in particolare, la riqualificazione in ricorso per cassazione non sana la sua proposizione da parte di un difensore privo dell’abilitazione richiesta dall’art. 613 c.p.p.
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