Ordinanza n. 1562/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, previe misure cautelari: - quanto al ricorso introduttivo: 1) della determina dell’Amministratore Unico di ASIA n. 197/25 del 10/12/2025, con cui è stata dichiarata la decadenza della società Future Service S.r.l. dall’aggiudicazione del lotto n. 4 (CIG B5A9B2F707) della procedura 552/ACU/2025; 2) tutti gli atti eventualmente adottati dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice di gara, ancorché non conosciuti ed ove lesivi; 3) dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione in favore di altro concorrente, qualora adottato; 4) del disciplinare di gara, nella parte in cui (paragrafo 9, lett. a e b) restringe la fornitura dei servizi manutentivi a soggetti in possesso dell’officina autorizzata da singole case (diverse da quella oggetto di manutenzione) tassativamente individuate, laddove interpretate ed applicate con l’effetto escludente/decadenziale; 5) le note dell’ASIA (pec del 14/10/2025, nota di riscontro prot. n. 0042606/25 del 29 ottobre 2024) con cui si chiede il possesso di un inutile requisito di esecuzione; 6) la nota ASIA prot.n.0049864/25 del 24 dicembre 2025 con cui si comunica l’escussione della garanzia provvisoria n.N00479 – 115529986; 7) del Modello B di segnalazione all’ANAC prot.n.0000208/26 del 5/1/2026; 8) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; E, QUINDI, PER la conferma della determina di aggiudicazione n. 154 del 9 ottobre 2025, NONCHE’ PER LA DECLARATORIA di inefficacia del contratto di appalto ad altro concorrente, ex artt. 120 e 121 c. p. a. qualora stipulato; E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO per equivalente qualora non fosse più possibile ottenere la riammissione alla procedura, nell’ eventualità denegata che l’Amministrazione abbia stipulato il contratto con l’illegittimo aggiudicatario e che codesto On. le TAR ritenga di non poter dichiarare l’inefficacia dello stesso, da quantificarsi in via presuntiva e forfettaria nella misura di seguito indicata: il 10% dell’importo a base di gara con riferimento al danno ingiustamente sofferto per il mancato utile di impresa dovuto alla mancata esecuzione della fornitura; un ulteriore 5% dell’importo a base di gara con riferimento al pregiudizio ingiustamente sofferto in ragione della mancata qualificazione professionale subita a causa del mancato affidamento della fornitura. Sotto il profilo dell’elemento soggettivo della colpa della P.A., si sottolinea che, a fronte dell’agire illegittimo di quest’ultima, esso è da ritenersi in re ipsa (cfr. Corte di Giustizia CE, Sezione III, 30 settembre 2010, in causa C- 314; TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 4 novembre 2010 n. 4552); ED IN VIA GRADATA al fine della caducazione dell’intera procedura per insanabili vizi della lex specialis che saranno illustrati di seguito nella parte motiva; - quanto ai motivi aggiunti depositati il 19 febbraio 2026: - della DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 10 DEL 20 GENNAIO 2026 di aggiudicazione del Lotto 4 della procedura aperta n. 552/ACU/2025, alla T.S.M. s.r.l.; - di ogni altro atto e/o provvedimento annesso, connesso e/o presupposto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decadenza dall'aggiudicazione del lotto 4, escussione della garanzia provvisoria, segnalazione all'ANAC e successiva aggiudicazione del lotto a un altro concorrente
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, già aggiudicataria del lotto 4 di una procedura aperta indetta da A.S.I.A. Napoli per l'affidamento del servizio di manutenzione dei telai Effedi degli automezzi del parco veicolare aziendale, ha impugnato la determina di decadenza dall'aggiudicazione, gli atti presupposti e consequenziali, l'escussione della garanzia provvisoria, la segnalazione all'ANAC e, con motivi aggiunti, la successiva aggiudicazione del lotto a un'altra impresa. La decadenza è stata disposta per la ritenuta mancanza del requisito di esecuzione previsto dal punto 9, lettere a) e b), della lex specialis, concernente il possesso di un'officina autorizzata da determinate case costruttrici. La ricorrente ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, la conferma della precedente aggiudicazione e, in subordine, il risarcimento del danno per mancato utile e mancata qualificazione professionale, nonché la caducazione dell'intera procedura per vizi della lex specialis. Nella camera di consiglio la domanda cautelare è stata circoscritta all'escussione della polizza fideiussoria e alla comunicazione all'ANAC.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando ogni decisione sulle questioni di rito e di merito. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora: quanto all'escussione della polizza, non è stata ravvisata l'irreparabilità del danno; quanto alla segnalazione all'ANAC, il pregiudizio è stato considerato non attuale, poiché dipendente da successive ed eventuali valutazioni dell'Autorità, estranea al giudizio e non preventivabili allo stato. Nel bilanciamento degli interessi, anche in considerazione della natura della procedura — accordo quadro di lunga durata con successivi contratti attuativi — il Collegio ha ritenuto che le ragioni della ricorrente potessero trovare adeguata tutela nella sede di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica del 3 giugno 2026 per la discussione del ricorso e dei motivi aggiunti.
Norme richiamate
art. 108, comma 1, d.lgs. 36/2023
criterio dell'offerta del minor prezzo
La procedura era descritta come aggiudicata secondo il criterio dell'offerta del minor prezzo; la norma non è stata oggetto di specifica interpretazione nella fase cautelare.
Richiamati dalla ricorrente per la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; nessuna decisione è stata assunta su tale domanda.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'escussione di una garanzia fideiussoria non giustifica la sospensione dell'atto in assenza di prova dell'irreparabilità del pregiudizio patrimoniale.
- La segnalazione di un operatore economico all'ANAC non determina, di per sé, un pregiudizio cautelare attuale quando gli effetti lesivi dipendano da successive ed eventuali valutazioni dell'Autorità, estranea al giudizio e non preventivabili.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la natura di accordo quadro di lunga durata, soggetto a successivi contratti attuativi, può condurre a ritenere adeguata la tutela nella sede di merito, escludendo l'urgenza di una misura interinale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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