Cassazione Civile, Ordinanza n. 21199/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte processuale)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di correzione di errore materiale promosso davanti alla Corte d'appello per modificare l'importo indicato in una precedente sentenza, ritenuto frutto di una svista nella quantificazione della provvigione dovuta tra mediatori. La Corte d'appello ha accolto l'istanza e corretto il provvedimento sostituendo la somma di euro 77.468,00 con euro 38.734,28. Contro la sola ordinanza di correzione uno dei soggetti interessati ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., sostenendo che non vi fosse un mero errore materiale emendabile ma un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, eliminabile soltanto con l'impugnazione della sentenza corretta. Il controricorrente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, perché diretto contro il provvedimento di correzione e non contro la sentenza originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione pregiudiziale del controricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il provvedimento di correzione di errore materiale ha natura ordinatoria, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. e non ha autonoma rilevanza precettiva rispetto alla sentenza corretta. Il controllo di legittimità è esperibile, invece, contro le parti della sentenza che siano state corrette, ai sensi dell'art. 288, quarto comma, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come norma processuale che consente di denunciare in cassazione la violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto non scrutinabile perché il ricorso era rivolto contro il solo provvedimento di correzione.
Regolano la correzione degli errori materiali; la Corte ribadisce che il provvedimento di correzione non sostituisce la decisione corretta e non è autonomamente impugnabile in cassazione.
art. 111 Cost.
Non consente il ricorso per cassazione contro il provvedimento di correzione di errore materiale, perché tale atto ha natura ordinatoria e non decisoria.
art. 288, quarto comma, c.p.c.
Prevede l'impugnabilità delle parti corrette della sentenza, quale rimedio diretto al controllo della legittimità della correzione, non del provvedimento di correzione in sé.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il provvedimento di correzione di errore materiale ha natura ordinatoria e non è autonomamente ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., perché non introduce un nuovo assetto precettivo ma si limita a emendare la decisione già resa.
- Quando si contesta la legittimità della correzione, il rimedio esperibile è l'impugnazione della sentenza come corretta, non l'impugnazione del solo provvedimento di correzione.
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo, ove si assuma non risolvibile come mero errore materiale, non rende impugnabile in cassazione l'ordinanza di correzione, se il ricorso non investe la sentenza corretta.
- In presenza di ricorso inammissibile, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese e, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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