Cassazione Penale, Sentenza n. 08645/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte di Appello di Perugia, della condanna per truffa aggravata (periodo giugno-settembre 2016). Il ricorrente deduce quattro motivi: 1) insufficiente e contraddittoria valutazione delle prove e mancata individuazione del ruolo attivo del Pascu nella predisposizione o conoscenza della falsificazione della lettera di assunzione prodotta da una coimputata; 2) assenza dell'elemento soggettivo (dolo) e della rilevanza decisiva degli artifizi/raggiri ai fini della stipula del contratto di locazione, sicché la fattispecie sarebbe solo civile (inadempimento); 3) omessa o insufficiente motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, con particolare riguardo alla recidiva specifica e a pregresse condanne rumene già scontate; 4) errata computazione dei periodi di sospensione della prescrizione, con conseguente maturazione della prescrizione prima della sentenza di secondo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché i motivi sono reiterativi, meramente fattuali e privi della specificità richiesta, ponendo la questione come una riedizione della valutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte territoriale che, valorizzando la testimonianza della persona offesa, la lettura ex art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni di un teste deceduto e la documentazione probatoria, ha ritenuto provati gli artifici e il dolo in capo al Pascu (presentazione di falsa lettera di assunzione, immediata sublocazione, plurimi contratti di locazione, sottrazione alle richieste del locatore). Ha inoltre rigettato le censure sul diniego delle attenuanti generiche, ritenendo sufficiente la motivazione in ordine alla capacità a delinquere e alla recidiva specifica. La Corte ha dichiarato inammissibile anche la richiesta di accertamento dell'estinzione per prescrizione, rilevando che la prescrizione sarebbe maturata solo a giugno 2026 e che l'inammissibilità impedisce la valutazione di cause di non punibilità. Conseguenze pratiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in euro 3.686.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma invocata per classificare e motivare i motivi di ricorso; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibili i motivi carenti di specificità e quelli che chiedono una rivalutazione meramente fattuale delle prove.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla responsabilità penale; dalla sentenza emerge che la Corte ha ritenuto le esigenze probatorie relative alla responsabilità soddisfatte dalla motivazione di merito.
art. 27 Cost.
Riferimento costituzionale evocato dal ricorrente in tema di responsabilità penale; la Corte ha ritenuto compatibile la valutazione di merito con i principi costituzionali richiamati.
Richiamato in ordine alle regole sull'onere della prova e alla partecipazione delle parti; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione complessiva delle prove di merito.
Invocato dal ricorrente per censurare la qualificazione giuridica degli elementi del reato; la Corte ha ritenuto che la ricostruzione del fatto e la qualificazione di truffa siano fondate sui fatti constatati in grado.
Norma sulla utilizzazione delle dichiarazioni rese dal testimone poi deceduto; la Corte ha ritenuto legittima la lettura di tali dichiarazioni come elemento probatorio utile alla ricostruzione dei fatti.
Richiamati in relazione al computo dei termini di prescrizione e delle sospensioni; la Corte ha ritenuto corretti i calcoli della corte territoriale e ha stabilito che la prescrizione sarebbe maturata soltanto a giugno 2026.
Richiamato per ricordare che l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e, quindi, la possibilità di rilevare cause di non punibilità o estinzione del reato in sede di cassazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione di merito: i motivi che si limitano a rimettere in discussione la valutazione probatoria dei fatti sono frequentemente dichiarati inammissibili o infondati.
- La presenza di documentazione unita a testimonianze anche rese da persone poi decedute (utilizzate ex art. 512 c.p.p.) può essere ritenuta sufficiente a provare gli artifizi e il dolo qualora emerga un quadro coerente di condotte fraudolente (es. presentazione di documenti falsi, sublocazione immediata, pluralità di contratti).
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche deve essere motivato ma resta un apprezzamento di merito: è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi per il diniego (es. recidiva specifica, capacità di delinquere, mancata resipiscenza).
- Le questioni relative alla prescrizione richiedono specificità e calcoli chiari; se il ricorso in cassazione è dichiarato inammissibile, non può essere valorizzato per far decorrere o dichiarare estinta la responsabilità penale.
- In ipotesi di reati concretizzati tramite artifici contrattuali, la prova dell'incidenza degli artifizi sulla volontà della controparte (ossia la loro idoneità a determinare la conclusione del contratto) è centrale per la qualificazione come truffa, e può emergere da un complesso di circostanze, non solo dalla singola prova documentale.
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