Cassazione Penale, Sentenza n. 1685/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 640 e 648 c.p., deducendo la nullità del processo per presunta omissione di notifica del decreto di citazione diretta a giudizio: la notifica sarebbe stata effettuata presso un domicilio dichiarato con consegna a persona indicata come "convivente", mentre il ricorrente sosteneva di non avere alcuna convivenza (nucleo monopersonale), sicché la consegna sarebbe equiparabile all'omessa notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sul piano dell'impugnazione ma ha rilevato d'ufficio un vizio relativo alla determinazione della pena pecuniaria: ha ritenuto infondata la doglianza sulla notifica (la consegna è stata fatta alla compagna residente nella stessa abitazione dove il ricorrente aveva eletto/dichiarato domicilio) confermando la legittimità della notifica e, quindi, la validità del processo. Tuttavia ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria perché la multa inflitta eccedeva il massimo previsto per l'ipotesi attenuata dell'art. 648 c.p.; ha quindi rideterminato la pena complessiva in mesi 6 di reclusione e euro 716,00 di multa, escludendo altresì la condanna al versamento alla cassa delle ammende e al pagamento delle spese processuali relative alla pena pecuniaria.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di truffa, uno dei reati per cui l'imputato è stato condannato; la Corte d'appello ha confermato la condanna per tale fattispecie.
Codice penale - art. 648, comma 2
Norma sulla ricettazione con possibilità di attenuante speciale; qui rilevante per il limite massimo della multa: la Corte di cassazione ha ritenuto che la multa applicata in primo grado superasse il massimo consentito per l'ipotesi attenuata e l'ha quindi rideterminata.
Codice di procedura penale - artt. 161, 171, 178 lett. c), 179, 185, 552
Norme attinenti alla notifica degli atti, all'elezione di domicilio e alle nullità processuali; la Corte ha applicato tali principi per valutare la regolarità della notifica effettuata a persona convivente e ha ritenuto la notifica regolare alla luce degli atti (verbale di perquisizione, elezione di domicilio, dichiarazioni processuali).
Giurisprudenza - Sez. Unite, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Richiamata come principio secondo cui la Corte territoriale e la Corte di cassazione devono esaminare gli atti del processo per decidere sulle questioni processuali dedotte; giustifica l'analisi documentale operata dalla Corte nel rilevare la regolarità della notifica.
Massime di principio
- La notifica eseguita a persona indicata come "convivente" è valida se dagli atti processuali risulta che quella persona è effettivamente residente e convivente con l'imputato nell'abitazione dove è stata ricevuta la notifica; la mera dichiarazione successiva di nucleo monopersonale non prevale automaticamente sui documenti processuali.
- La distinzione tra domicilio "eletto" o "dichiarato" è spesso irrilevante ai fini della validità della notifica quando l'atto è consegnato nell'abitazione dove l'imputato risulta domiciliato o dove è stata effettuata la perquisizione e vi è prova della presenza/convivenza della persona che riceve l'atto.
- Chi contesta la validità della notifica deve fornire elementi probatori convincenti che smentiscano quanto risulta dagli atti ufficiali (verbali, residenze, dichiarazioni rese in atti di polizia giudiziaria).
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso sul merito dell'impugnazione ma, comunque, rilevare d'ufficio vizi di legge (es. illegittimità della pena) e correggerli annulando o rideterminando la sanzione senza rinvio quando la correzione è possibile in sede di legittimità.
- La determinazione della pena pecuniaria deve rispettare i limiti previsti dalla norma incriminatrice e, se la somma inflitta eccede il massimo legale in presenza di attenuanti, la sanzione pecuniaria va annullata e rideterminata conformemente ai limiti di legge.
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