Cassazione Penale, Ordinanza n. 32215/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito nel giudizio di cassazione avverso la sentenza di patteggiamento. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. emessa dal Tribunale, relativa al delitto di evasione, deducendo un vizio di motivazione. In particolare ha sostenuto che la decisione non avesse adeguatamente giustificato l'assenza dei presupposti per un proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel rito applicativo della pena, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi tipici tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientra la censura proposta.
Norme richiamate
indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata nel caso concreto.
invocato dal ricorrente per lamentare l'omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento immediato.
richiamato per definire il procedimento in camera di consiglio quando il ricorso è inammissibile per motivi non consentiti.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
stabilisce il catalogo chiuso dei motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; restano esclusi i vizi di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
norma incriminatrice del delitto oggetto di applicazione della pena nel caso concreto, cioè evasione.
Corte cost. sent. n. 186/2000
richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tale elenco è inammissibile.
- La deduzione di un vizio di motivazione sulla mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. non è deducibile contro il patteggiamento, salvo che si traduca in una delle specifiche censure consentite dalla legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni non imputabili a colpa del ricorrente, non può essere irrogata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende; in caso contrario, la condanna è dovuta.
Come è indicizzato
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