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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29786/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata effettuata una rivalutazione nel merito delle censure, ritenute meramente reiterative di quelle già respinte in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per indebita percezione di erogazioni pubbliche. Con il ricorso deduceva: l'erronea applicazione dell'art. 316-ter c.p. alla fattispecie concreta; la mancanza dell'elemento soggettivo del reato; l'erronea applicazione dell'art. 1, comma 5, dell'O.C.D.P.C.; nonché la carenza di motivazione con specifico riguardo al periodo dei 12 mesi antecedenti la domanda di C.A.S. Secondo la Corte di cassazione, tali doglianze riproducevano censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni giuridiche corrette.

Norme richiamate

  • art. 316-ter c.p.

    La ricorrente ne contestava l'applicabilità alla fattispecie; la Corte ha rilevato che la censura era già stata vagliata e disattesa in appello.

  • art. 1, comma 5, O.C.D.P.C.

    La ricorrente ne lamentava l'erronea applicazione in relazione ai requisiti temporali per la domanda di C.A.S.; la Corte ha ritenuto la doglianza già esaminata e infondata.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già affrontate e disattese dalla sentenza di appello, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della decisione impugnata.
  • La deduzione dell'assenza dell'elemento soggettivo e dell'erronea applicazione della norma incriminatrice non è sufficiente a superare la declaratoria di inammissibilità se tali questioni risultano già motivate e risolte dai giudici di merito con argomentazioni giuridiche corrette.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIndebita compensazione
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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