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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 882/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Catania che, modificando parzialmente la sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità penale e determinato le pene. FAZIO deduce difetto di motivazione per mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione; successivamente il suo difensore ha dichiarato rinunzia al ricorso. MICELOTTA deduce violazione dell'art. 469 c.p.p. per mancata trattazione dell'eccezione di ostacolo di precedente giudicato (ne bis in idem) e censura la determinazione della continuazione esterna e il computo degli aumenti di pena rispetto a precedenti sentenze irrevocabili. POLITI lamenta vizio di motivazione nella non piena concessione delle attenuanti generiche e censura la commisurazione degli aumenti per i reati posti in continuazione esterna, ritenendo insufficientemente motivate le singole misure aumentative e la motivazione complessiva sulla pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per FAZIO ha rilevato la rinunzia formale al ricorso, che comporta l'inammissibilità e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Per MICELOTTA la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: il motivo sul ne bis in idem era stato rinunciato in udienza e, in ogni caso, la questione di coincidenza fattuale esula dalla sede di legittimità; l'ulteriore censura sulla continuazione e sul computo degli aumenti è stata ritenuta generica e priva di specificazione rispetto alla motivazione della Corte di merito, che aveva già considerato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione. Per POLITI i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati o generici: la Corte aveva dato motivazione, seppure sintetica, sulla non concessione delle attenuanti nella massima estensione e aveva illustrato la determinazione della pena con la continuazione, richiamando principi di diritto sulla possibilità del giudice di ricalcolare gli aumenti già fissati in sentenze irrevocabili; non emergeva un profilo di illogicità tale da giustificare la cassazione. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 (come indicato nella sentenza).

Norme richiamate

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla presunta omissione di motivazione da parte della Corte d'appello: la Cassazione rileva che la questione è stata oggetto di rinunzia in udienza e che, in ogni caso, la verifica del ne bis in idem, implicando accertamenti di fatto e di identità materiale, non è rimessa in questa sede di legittimità

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri di determinazione della pena; la Corte d'appello ha applicato la valutazione discrezionale delle attenuanti generiche secondo i criteri indicati dall'art. 133 e la Cassazione ha ritenuto la motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, quindi non sindacabile

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato per il confronto tra poteri del giudice della cognizione e del giudice dell'esecuzione: il giudice può applicare l'istituto della continuazione anche rimodulando aumenti già previsti da sentenze irrevocabili e quindi il giudice di merito può rideterminare gli aumenti salvo che la nuova determinazione si discosti in modo significativo da quella coperta da giudicato

  • Principio del ne bis in idem (divieto di doppia condanna)

    Al centro della doglianza di Micelotta; la Corte ha ritenuto che l'accertamento di coincidenza materiale delle condotte tra procedimenti diversi sia questione fattuale non sindacabile in cassazione, e inoltre ha ritenuto che le condotte contestate nei due procedimenti fossero, secondo il giudice di merito, segmenti diversi di una complessiva condotta

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso in udienza da parte del difensore comporta in Cassazione la dichiarazione di inammissibilità e il passaggio in giudicato della decisione impugnata; prima di rinunciare va valutata la perdita definitiva della possibilità di gravame
  • I motivi di cassazione che non contestano specificamente e con riferimenti precisi la motivazione della Corte di merito (ossia che sono generici o si limitano a reiterare censure senza confronto argomentato) sono dichiarati inammissibili
  • Le questioni di coincidenza materiale delle condotte tra procedimenti diversi (ne bis in idem sostanziale) implicano accertamenti di fatto e di prova che, salvo chiari profili di illegittimità giuridica, difficilmente si prestano alla trattazione in sede di legittimità se non adeguatamente documentate e sollevate nei termini processuali
  • In caso di continuazione tra reati già in parte decisi con sentenza irrevocabile e in parte sub iudice, il giudice che deve determinare la pena può fare riferimento agli aumenti già motivati nelle sentenze definitive e ha il potere, entro certi limiti, di rimodularli; è richiesta motivazione se la nuova determinazione diverge in modo significativo da quella già coperta da giudicato
  • La determinazione delle attenuanti generiche è un apprezzamento discrezionale del giudice; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria

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