Cassazione Penale, Sentenza n. 882/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Catania che, modificando parzialmente la sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità penale e determinato le pene. FAZIO deduce difetto di motivazione per mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione; successivamente il suo difensore ha dichiarato rinunzia al ricorso. MICELOTTA deduce violazione dell'art. 469 c.p.p. per mancata trattazione dell'eccezione di ostacolo di precedente giudicato (ne bis in idem) e censura la determinazione della continuazione esterna e il computo degli aumenti di pena rispetto a precedenti sentenze irrevocabili. POLITI lamenta vizio di motivazione nella non piena concessione delle attenuanti generiche e censura la commisurazione degli aumenti per i reati posti in continuazione esterna, ritenendo insufficientemente motivate le singole misure aumentative e la motivazione complessiva sulla pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per FAZIO ha rilevato la rinunzia formale al ricorso, che comporta l'inammissibilità e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Per MICELOTTA la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: il motivo sul ne bis in idem era stato rinunciato in udienza e, in ogni caso, la questione di coincidenza fattuale esula dalla sede di legittimità; l'ulteriore censura sulla continuazione e sul computo degli aumenti è stata ritenuta generica e priva di specificazione rispetto alla motivazione della Corte di merito, che aveva già considerato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione. Per POLITI i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati o generici: la Corte aveva dato motivazione, seppure sintetica, sulla non concessione delle attenuanti nella massima estensione e aveva illustrato la determinazione della pena con la continuazione, richiamando principi di diritto sulla possibilità del giudice di ricalcolare gli aumenti già fissati in sentenze irrevocabili; non emergeva un profilo di illogicità tale da giustificare la cassazione. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 (come indicato nella sentenza).
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla presunta omissione di motivazione da parte della Corte d'appello: la Cassazione rileva che la questione è stata oggetto di rinunzia in udienza e che, in ogni caso, la verifica del ne bis in idem, implicando accertamenti di fatto e di identità materiale, non è rimessa in questa sede di legittimità
Norma sui criteri di determinazione della pena; la Corte d'appello ha applicato la valutazione discrezionale delle attenuanti generiche secondo i criteri indicati dall'art. 133 e la Cassazione ha ritenuto la motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, quindi non sindacabile
Richiamato per il confronto tra poteri del giudice della cognizione e del giudice dell'esecuzione: il giudice può applicare l'istituto della continuazione anche rimodulando aumenti già previsti da sentenze irrevocabili e quindi il giudice di merito può rideterminare gli aumenti salvo che la nuova determinazione si discosti in modo significativo da quella coperta da giudicato
Principio del ne bis in idem (divieto di doppia condanna)
Al centro della doglianza di Micelotta; la Corte ha ritenuto che l'accertamento di coincidenza materiale delle condotte tra procedimenti diversi sia questione fattuale non sindacabile in cassazione, e inoltre ha ritenuto che le condotte contestate nei due procedimenti fossero, secondo il giudice di merito, segmenti diversi di una complessiva condotta
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso in udienza da parte del difensore comporta in Cassazione la dichiarazione di inammissibilità e il passaggio in giudicato della decisione impugnata; prima di rinunciare va valutata la perdita definitiva della possibilità di gravame
- I motivi di cassazione che non contestano specificamente e con riferimenti precisi la motivazione della Corte di merito (ossia che sono generici o si limitano a reiterare censure senza confronto argomentato) sono dichiarati inammissibili
- Le questioni di coincidenza materiale delle condotte tra procedimenti diversi (ne bis in idem sostanziale) implicano accertamenti di fatto e di prova che, salvo chiari profili di illegittimità giuridica, difficilmente si prestano alla trattazione in sede di legittimità se non adeguatamente documentate e sollevate nei termini processuali
- In caso di continuazione tra reati già in parte decisi con sentenza irrevocabile e in parte sub iudice, il giudice che deve determinare la pena può fare riferimento agli aumenti già motivati nelle sentenze definitive e ha il potere, entro certi limiti, di rimodularli; è richiesta motivazione se la nuova determinazione diverge in modo significativo da quella già coperta da giudicato
- La determinazione delle attenuanti generiche è un apprezzamento discrezionale del giudice; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria
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