Cassazione Penale, Sentenza n. 35386/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce violazione dell'art. 168 cod. pen.: il Tribunale di Bergamo ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con precedente sentenza ritenendo che la nuova condanna, seppure sostituita con pena pecuniaria, costituisse titolo per la revoca. Il difensore ha sostenuto che la pena pecuniaria, anche quando sostituisce la pena detentiva, deve essere considerata come tale e non come pena detentiva idonea a determinare la revoca della sospensione condizionale
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la pena pecuniaria sostitutiva non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 cod. pen., richiamando la disposizione di cui all'art. 57 della legge 24 novembre 1981 n. 689 che stabilisce che la pena pecuniaria si considera sempre come tale. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio, limitatamente alla statuizione che aveva revocato la sospensione condizionale della pena, eliminando quella parte della sentenza impugnata
Norme richiamate
Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli
La norma richiede che la nuova pena sia una pena detentiva per poter determinare la revoca automatica della sospensione; non basta una condanna sostituita con pena pecuniaria
art. 57 legge 24 novembre 1981 n. 689
Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita; la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva
Interpreta le pene sostitutive: semidetenzione e libertà controllata valgono come pena detentiva, mentre la pena pecuniaria non si considera pena detentiva e quindi non può giustificare la revoca della sospensione condizionale
art. 71 d.lgs. 16 ottobre 2022 n. 150
Rilevato che la novella non ha modificato la regola di cui all'art. 57 L. 689: l'introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi non cambia la qualificazione giuridica della pena pecuniaria
Norma del reato per il quale era stata pronunciata la condanna impugnata (resistenza a pubblico ufficiale)
Richiamata come base della sentenza di patteggiamento pronunziata dal Tribunale di Bergamo
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Predisposizioni applicative relative alla sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria in sede di esecuzione della pena concordata
Massime di principio
- La revoca automatica della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 cod. pen. richiede che la nuova pena inflitta sia una pena detentiva; una pena pecuniaria, anche se sostitutiva di una pena detentiva, non è idonea a determinare la revoca
- Quando la nuova sanzione è una pena sostitutiva, bisogna distinguere: semidetenzione e libertà controllata si considerano pena detentiva e possono determinare la revoca; la pena pecuniaria invece si considera sempre come tale e non costituisce causa di revoca
- In contestazioni analoghe occorre verificare la natura giuridica effettiva della pena inflitta (pecuniaria vs misura equiparabile alla detenzione) e non limitarne l'interpretazione alla mera sostituzione formale con pena detentiva
- Se la revoca è stata disposta sulla base dell'equivoco che una pena pecuniaria sostituisca la qualifica detentiva, la statuizione è annullabile in cassazione senza rinvio per la parte relativa alla revoca
- Verificare sempre la sussistenza dei termini temporali previsti dalla norma (ad es. cinque anni dalla precedente condanna, se rilevante) e la natura del reato commesso rispetto alla precedente condanna
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