Cassazione Civile, Ordinanza n. 26173/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. proposta da un automobilista contro il Comune di Palermo per i danni subiti dall’auto, rimasta impantanata a causa dell’allagamento di una sede stradale urbana. Il Comune, negando la propria responsabilità, ha chiamato in causa A.M.A.P. s.p.a. e l’Autorità di Bacino, assumendo che l’evento dipendesse dal deficit manutentivo di canali di drenaggio delle acque meteoriche del canale Passo di Rigano, appartenenti al demanio regionale. L’Autorità di Bacino ha eccepito il difetto di competenza del Tribunale ordinario, sostenendo la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo ex art. 140, lett. e), R.D. n. 1775/1933. Con il regolamento di competenza, il ricorrente ha censurato: 1) la violazione del principio secondo cui la competenza si determina in base ai fatti allegati dall’attore nell’atto introduttivo, senza rilievo della diversa prospettazione del convenuto; 2) la violazione dell’art. 140, lett. e), R.D. n. 1775/1933, perché nell’atto introduttivo non era stata dedotta alcuna questione di costruzione o manutenzione di opera idraulica, ma solo una responsabilità da custodia della strada.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto che la chiamata in causa del terzo da parte del convenuto, quando prospetta che la pretesa dell’attore dipenda anche da profili rientranti nella competenza per materia del giudice specializzato, può determinare un cumulo oggettivo idoneo a incidere sulla competenza. Nel caso concreto, la domanda risarcitoria, per effetto della chiamata dell’Autorità di Bacino, si è estesa anche all’accertamento dei presupposti fattuali relativi alla manutenzione dei canali di drenaggio, materia attribuita al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. La Corte ha quindi confermato la competenza di quest’ultimo a decidere sull’intera controversia, compresa la posizione dell’altro terzo chiamato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La domanda originaria era fondata sulla responsabilità da custodia per i danni causati dall’allagamento della sede stradale.
art. 140, lett. e), R.D. n. 1775/1933
Attribuisce al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche la cognizione delle controversie che richiedono l’accertamento di difetti di costruzione o manutenzione di opere idrauliche o di infrastrutture connesse al governo delle acque.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La competenza per materia può essere attratta dalla domanda del convenuto o dalla chiamata in causa del terzo quando tali iniziative introducono nel processo un accertamento riservato a un giudice specializzato.
- Nel caso di chiamata in garanzia impropria del terzo, la domanda attorea si estende automaticamente anche al terzo chiamato, indipendentemente da una specifica domanda dell’attore nei suoi confronti.
- Se il medesimo fatto storico richiede l’accertamento di profili rientranti nella competenza di un giudice speciale, l’intera controversia deve essere devoluta a quel giudice, per evitare decisioni contrastanti e frazionamento della tutela.
- Il criterio di individuazione della competenza, pur fondato sulla prospettazione attorea, non impedisce che atti processuali successivi del convenuto incidano sulla competenza quando ampliano il thema decidendum verso materie riservate per legge.
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