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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25396/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coerede)

La controversia

Un soggetto, coerede insieme ai fratelli, aveva convenuto in giudizio i congiunti chiedendo la nullità sia del contratto preliminare di vendita sia dell'atto definitivo con cui un immobile, originariamente appartenente alla madre comune, era stato trasferito a una delle figlie in esecuzione di un preliminare stipulato dalla de cuius quando era in vita. Dopo la morte della madre, un altro figlio aveva stipulato il definitivo senza la partecipazione dell'attore, che sosteneva di essere coerede comproprietario e che la firma della madre sul preliminare fosse apocrifa. La Corte d'appello aveva escluso la nullità del definitivo ritenendo sufficiente la promessa di vendita e la natura indivisibile dell'obbligazione. Il ricorso per cassazione censurava tale soluzione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulle obbligazioni congiunte/indivisibili e sulla comunione, perché il bene, caduto in successione, avrebbe richiesto la partecipazione di tutti gli eredi all'atto definitivo; 2) violazione delle norme sulla nullità del contratto, sulla struttura del preliminare e sull'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., perché il preliminare non trasferisce la proprietà e l'obbligo di concludere il definitivo gravava sui singoli coeredi; 3) in via subordinata, omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla valutazione dell'autenticità della sottoscrizione della de cuius e alle risultanze della consulenza grafologica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendoli fondati e sostanzialmente sovrapposti, e ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Ha cassato le sentenze impugnate e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha affermato che, quando il bene promesso in vendita appartiene a una comunione o cade in successione in comunione ereditaria pro indiviso, la promessa di vendita di un bene considerato dalle parti come un unicum inscindibile integra un'obbligazione indivisibile ma non solidale; ne consegue che l'azione di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre deve essere proposta nei confronti di tutti i promittenti venditori o di tutti i coeredi che succedono in tale posizione, configurandosi litisconsorzio necessario. La mera stipula del definitivo da parte di uno solo dei coeredi non è sufficiente a superare la mancanza di partecipazione degli altri, e la Corte territoriale aveva quindi errato nell'attribuire irrilevanza a tale circostanza.

Norme richiamate

  • art. 1317 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che l'obbligazione relativa al trasferimento del bene era indivisibile e non solidale

  • art. 1318 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi dell'obbligazione congiunta/collettiva

  • art. 1100 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che, caduto il bene in successione, si era formata una comunione ereditaria

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità del contratto definitivo e del preliminare per mancanza della necessaria partecipazione di tutti gli aventi diritto

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti essenziali del contratto e alla dedotta invalidità del definitivo

  • art. 2932 c.c.

    richiamato per affermare che l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre deve essere chiesta verso tutti i soggetti obbligati

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per denunciare omesso esame di un fatto decisivo

  • artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

Massime di principio

  • La promessa di vendita di un bene in comunione, quando il bene sia considerato dalle parti come un unicum inscindibile e non sia stato espressamente frazionato in più preliminari autonomi, dà luogo a un'unica parte complessa e a un'unica volontà negoziale.
  • In tale ipotesi l'obbligazione di concludere il definitivo è indivisibile, ma non solidale: ciascun promittente può manifestare il consenso solo per la propria quota e non per quelle altrui.
  • L'azione ex art. 2932 c.c. deve essere proposta nei confronti di tutti i promittenti venditori; la mancata partecipazione di uno di essi o dei coeredi successori comporta litisconsorzio necessario.
  • Se, dopo il preliminare, il promittente venditore muore e il bene entra nell'asse ereditario, gli eredi subentrano nell'obbligo di stipulare il definitivo e il processo deve coinvolgerli tutti affinché la sentenza sia utiliter data.
  • Non è corretta la tesi per cui la sola natura indivisibile dell'obbligazione consenta a uno solo dei coeredi di stipulare validamente il definitivo per l'intero bene senza il consenso degli altri coeredi.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareSuccessione legittimaProveImpugnazioni
RamiContrattiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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