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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03928/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo manifestamente infondato e comunque non specificamente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per detenzione/cessione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, primo comma, D.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto una pretesa carenza di prove sulla propria responsabilità penale e, contestualmente, ha chiesto la riduzione della pena. La Corte ha rilevato che il motivo era sostanzialmente reiterativo delle doglianze già svolte in appello e, comunque, non si confrontava in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato l'esito della perquisizione domiciliare come elemento probatorio pienamente sufficiente a raggiungere la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto che il giudice di appello avesse svolto una valutazione autonoma, tenendo conto della gravità del fatto e della precedente concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 73, primo comma, D.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna, richiamata per individuare il reato in materia di stupefacenti oggetto del ricorso.

  • oltre ogni ragionevole dubbio

    Parametro probatorio ritenuto raggiunto sulla base degli elementi valorizzati dal giudice di merito, in particolare l'esito della perquisizione domiciliare.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura di insufficienza o carenza probatoria è manifestamente infondata quando la decisione di merito dia conto, in modo logico e coerente, di elementi di fatto idonei a sostenere la responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio.
  • In sede di legittimità non è censurabile la valutazione della pena quando il giudice di appello abbia effettuato una autonoma ponderazione della gravità del fatto e delle circostanze attenuanti già riconosciute, motivando sul punto.
  • L'esito di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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