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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 709/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., deducendo: (i) la mancata validità dell'espressione della volontà e il difetto del consenso del Pubblico ministero per effetto del decorso dei termini previsti dagli artt. 446 e 458 c.p.p., con conseguente tardività del consenso poi manifestato; (ii) che l'imputato aveva richiesto in via principale il giudizio abbreviato (anche nella forma condizionata) e solo subordinatamente l'applicazione della pena, per cui l'accoglimento del patteggiamento sarebbe illegittimo poiché contrapposto alla volontà personale già manifestata in udienza (in particolare il 5 marzo 2020) e perché il consenso del PM sarebbe intervenuto tardivamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la manifestazione di volontà dell'imputato si sia validamente perfezionata tramite i procuratori speciali che, all'udienza del 10 aprile 2021, hanno riportato l'istanza di patteggiamento già concordata con il PM (il quale aveva espresso consenso con atto del 5 marzo 2020). La Corte ha inoltre escluso che le censure proposte rientrassero nelle ipotesi ammissibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento). La Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della pena avendo sussistito il consenso del PM e la valida manifestazione della volontà dell'imputato tramite i suoi procuratori speciali.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità dei motivi di impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La Corte ha ritenuto che molte delle censure non rientrassero nelle ipotesi consentite e pertanto fossero inammissibili.

  • art. 446 cod. proc. pen.

    Termini e modalità per esercitare istanze relative al rito abbreviato/patteggiamento. La Corte ha valutato che il decorso dei termini non abbia impedito la successiva valida manifestazione di volontà tramite procuratori speciali.

  • art. 458 cod. proc. pen.

    Disciplina della pronuncia della sentenza di applicazione della pena e dei relativi adempimenti. La Corte ha ritenuto rilevante il consenso del PM espresso in data 5/3/2020 e la successiva conferma difensiva.

  • art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.

    Limiti relativi alla esposizione dei motivi in cassazione. La Corte ha richiamato tali limiti per escludere parti del ricorso non pertinenti.

  • artt. 612-bis, commi 1 e 2; 582; 585; 577, comma 1, n.1; 61, n.1 cod. pen.

    Norme penali sostanziali relative ai reati contestati (atti persecutori, lesioni personali, circostanze aggravanti). Queste disposizioni individuano la fattispecie e le aggravanti che hanno giustificato la contestazione e la determinazione della pena applicata.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna al pagamento di somme per ricorsi manifestamente infondati. La Corte lo ha applicato per condannare il ricorrente a euro 3.000 oltre spese processuali.

  • Corte cost. sent. n.186/2000; Cass. Sez.1 n.30247/2016 (Failla)

    Giurisprudenza richiamata quale riferimento per l'attribuzione di profili di colpa al ricorrente che propone impugnazioni manifestamente infondate.

Massime di principio

  • La manifestazione della volontà dell'imputato relativa al patteggiamento può essere validamente espressa anche tramite procuratori muniti di procura speciale; la successiva riproposizione dell'istanza dai difensori può perfezionare l'accordo se il PM ha già dato il consenso formale.
  • Il consenso del Pubblico ministero è elemento rilevante per la validità del patteggiamento; tuttavia la tardività formale del consenso non annulla automaticamente l'accordo se la volontà dell'imputato è stata poi validamente ribadita nei modi consentiti.
  • I motivi di cassazione contro sentenze di patteggiamento sono soggetti a limiti di ammissibilità (art. 448, comma 2-bis): censure meramente processuali o ricostruzioni fattuali non ricomprese dalla norma rischiano l'inammissibilità.
  • Se il ricorso in Cassazione è manifestamente infondato la Corte può condannare il ricorrente a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto bisogna valutare con attenzione la fondatezza giuridica prima di impugnare.
  • La scelta tra rito abbreviato e applicazione della pena deve emergere chiaramente dalla volontà dell'imputato; prese successive di posizione (personale vs. tramite difensori) sono valutate in base alla delega difensiva e alla conservazione degli effetti della procura speciale.

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