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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07602/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino)

La controversia

La parte ricorrente aveva ottenuto in primo grado, dalla Corte d'Appello, un decreto di accoglimento parziale della domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la durata irragionevole di un giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. Il Ministero della Giustizia aveva proposto opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 sostenendo la tardività della notificazione del decreto monitorio, assumendo che la notifica gli fosse pervenuta oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cancelleria. La ricorrente per cassazione ha dedotto che la Corte territoriale aveva erroneamente qualificato come inesistente, e quindi causa di inefficacia del decreto, una notificazione che invece era solo nulla: la prima notifica del 15.9.2022 era stata eseguita direttamente al Ministero e non presso l'Avvocatura dello Stato distrettuale, e inoltre aveva riguardato solo il decreto ingiuntivo con formula esecutiva e non anche il ricorso e la procura. Secondo la ricorrente, tali vizi avrebbero dovuto condurre alla rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. o al più alla sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche perché la notifica era stata poi rinnovata spontaneamente il 26.10.2022 presso l'Avvocatura competente. Ha quindi censurato la declaratoria di inefficacia del decreto e l'improponibilità della domanda di indennizzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo erronea la decisione della Corte d'Appello che aveva dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo opposto e improponibile la domanda di equa riparazione. Ha affermato che i vizi della notificazione del 15.9.2022 integravano nullità e non inesistenza, poiché la notificazione era comunque stata effettuata, sia pure in modo difforme dal modello legale, e quindi non poteva operare la sanzione dell'inefficacia prevista dall'art. 5 L. n. 89/2001. Ha richiamato il principio secondo cui la nullità della notificazione del decreto rileva per consentire l'opposizione tardiva, ma non per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto, che presuppone mancata notificazione o notificazione giuridicamente inesistente. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene utilizzato come parametro dei vizi denunciati in cassazione, in particolare omesso esame/falsa applicazione di norme e violazione di legge.

  • artt. 2 e 5-ter L. n. 89/2001

    richiamati dalla ricorrente e dalla Corte per la disciplina dell'equa riparazione e dell'opposizione al decreto monitorio.

  • art. 5 L. n. 89/2001

    la notifica del decreto e del ricorso deve essere tempestiva; la tardività comporta inefficacia del decreto e improponibilità della domanda, ma solo se manca la notificazione o questa è giuridicamente inesistente, non quando è nulla.

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    consente l'opposizione avverso il decreto emesso nel procedimento di equa riparazione.

  • artt. 156, 157, 160, 162 c.p.c.

    richiamati per sostenere la nullità della notificazione e la sua sanabilità.

  • art. 291 c.p.c.

    la nullità della notificazione impone, ove del caso, la rinnovazione dell'atto con efficacia sanante; non può essere trattata come inesistenza o come causa automatica di inefficacia.

  • art. 615 c.p.c.

    indica il giudizio presupposto la cui durata è stata posta a base della domanda di equa riparazione.

  • art. 11 R.D. 30.10.1933 n. 1611

    la notificazione nei confronti del Ministero doveva essere eseguita presso l'Avvocatura dello Stato competente e non direttamente all'amministrazione.

  • art. 144 c.p.c.

    richiamato in relazione al regime della notificazione agli enti pubblici e alla necessità di osservarne le forme corrette.

  • art. 644 c.p.c.

    evocato in analogia per affermare che l'inefficacia del decreto monitorio deriva dalla mancanza o inesistenza della notifica, non dalla sua mera nullità.

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del procedimento monitorio e dei rimedi contro il decreto.

  • art. 650 c.p.c.

    indicato come rimedio che la nullità della notificazione può giustificare, consentendo l'opposizione tardiva.

  • art. 188 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 644 c.p.c. per la disciplina dell'inefficacia del decreto monitorio in caso di mancata notificazione.

  • artt. 3, 24, 76, 111, 113 e 117, comma primo, Cost.

    invocati dalla ricorrente per censurare l'interpretazione restrittiva del rimedio di rinnovazione e dell'errore scusabile.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'esigenza di accesso effettivo al giudice e di conservazione degli effetti processuali della domanda.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione disciplinato dalla L. n. 89/2001, la sanzione dell'inefficacia del decreto monitorio può essere pronunciata solo quando la notificazione del decreto e del ricorso manchi del tutto o sia giuridicamente inesistente; se la notificazione è stata comunque eseguita, ma in modo nullo, non opera automaticamente l'inefficacia.
  • La nullità della notificazione del decreto monitorio non impedisce il raggiungimento dello scopo dell'atto né esaurisce i rimedi processuali: essa può rilevare per consentire l'opposizione tardiva o la rinnovazione della notificazione, ma non equivale a inesistenza.
  • La notificazione eseguita nei confronti di un'amministrazione statale deve rispettare le forme previste per la difesa erariale; la notifica diretta all'amministrazione, anziché presso l'Avvocatura dello Stato competente, integra normalmente nullità della notificazione.
  • Ai fini della qualificazione della notificazione come inesistente, occorre una mancanza degli elementi essenziali dell'atto tale da renderlo non riconoscibile come notificazione; ogni difformità dal modello legale diversa da ciò resta nell'ambito della nullità.
  • Nel giudizio di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, il giudice deve distinguere tra vizi della notificazione che incidono sulla decorrenza del termine di opposizione e vizi che determinano l'inefficacia del decreto, senza sovrapporre i due piani.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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