Cassazione Civile, Ordinanza n. 31975/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società committente)
La controversia
Il professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il corrispettivo di prestazioni svolte tra il 1999 e il 2009, relative a pratiche edilizie, urbanistiche e amministrative e alla progettazione impiantistica di un immobile destinato a centro commerciale. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e la Corte d'appello aveva respinto il gravame, ritenendo provato che, dopo l'esecuzione delle prestazioni, le parti avessero concordato un compenso globale e omnicomprensivo per l'opera intellettuale svolta; inoltre, parte delle prestazioni rivendicate era stata ritenuta svolta su incarico di diverso committente. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva, con due motivi, violazione degli artt. 115, 116, 345, 246 c.p.c. e 2697 c.c.: con il primo censurava l'asserita erronea prova dell'accordo sul quantum di euro 310.000 e sosteneva che l'estinzione dell'obbligazione non fosse stata eccepita; con il secondo contestava l'attendibilità e la capacità a deporre di due testimoni, lamentando che i giudici di merito avessero trascurato la loro inattendibilità e reticenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in sostanza a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio, dell'attendibilità dei testimoni e della scelta tra le prove, attività riservate al giudice di merito. Ha richiamato il principio secondo cui la violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi. La memoria depositata non ha inciso sul quadro, e la richiesta di riunione ad altro fascicolo è stata ritenuta inaccoglibile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Viene richiamato solo come parametro formale dei motivi, ma le censure sono ritenute inammissibili perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito istruttorio.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove ritualmente acquisite.
La doglianza non può risolversi in una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio e dell'attendibilità dei testi, attività riservata al giudice di merito.
Richiamato nella censura relativa ai testimoni, ma non ritenuto decisivo per superare la valutazione di merito sulla loro attendibilità/capacità.
Il ricorrente lo invocava per contestare la prova dell'accordo sul compenso, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché orientata a una rivalutazione dei fatti.
Richiamato nella censura sul preteso accordo estintivo, ma senza incidere sull'esito di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure sulla violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto, delle prove documentali o dell'attendibilità dei testimoni, perché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- La deduzione della violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo quando si alleghi che il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri officiosi; non è sufficiente contestare il peso attribuito alle prove raccolte.
- Il giudice di merito, una volta indicata la fonte probatoria ritenuta convincente, non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva o ogni singolo elemento incompatibile, purché la motivazione consenta di comprendere le ragioni della decisione.
- Le doglianze che mirano a rimettere in discussione la ricostruzione dell'accordo economico tra le parti o la ripartizione delle prestazioni tra diversi committenti sono inammissibili quando richiedono un nuovo scrutinio del compendio istruttorio.
- La richiesta di riunione ad altro procedimento o fascicolo non può trovare accoglimento in sede di cassazione se non nei limiti e nelle forme compatibili con il giudizio di legittimità.
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